Nessuna elusione del giudicato nella stabilizzazione motivata con il requisito esperienziale (TAR Campania n. 1359 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione o l’elusione del giudicato è configurabile solo quando il nuovo atto riproduca i medesimi vizi già censurati o si ponga in contrasto con prescrizioni puntuali del dictum giudiziale. Quando l’annullamento sia stato pronunciato per difetto di motivazione o di istruttoria, residua in capo all’amministrazione un ampio spazio di riesercizio dell’attività valutativa. Se l’amministrazione elimina il vizio motivando in modo adeguato, comparando la stabilizzazione con lo scorrimento della graduatoria e valorizzando il requisito esperienziale dei precari, il nuovo provvedimento non è elusivo del giudicato, ma espressione di scelte discrezionali non sindacabili nel merito salvo eccesso di potere ictu oculi. Le censure relative ai requisiti dell’avviso sono inammissibili per difetto di interesse se il ricorrente non possiede il requisito esperienziale di accesso.
Il Fatto
Le ricorrenti, idonee non vincitrici collocate al terzo e quarto posto in una graduatoria concorsuale per collaboratore farmacista presso la Farmacia comunale, impugnavano la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato un avviso di stabilizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di una unità con il medesimo profilo professionale.
Un precedente avviso, adottato con la delibera n. 281/2023, era stato annullato con una sentenza del medesimo TAR per difetto di motivazione, per non aver l’amministrazione esternato le ragioni della preferenza della stabilizzazione rispetto allo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace. Il Comune, in asserita esecuzione di quella pronuncia, adottava nuove delibere e un nuovo PIAO, quindi pubblicava il nuovo avviso. Le ricorrenti deducevano l’elusione del giudicato e l’illegittimità dell’avviso per difetto dei requisiti di laurea, abilitazione e iscrizione all’albo, nonché per l’erroneo computo dei termini di presentazione delle domande.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. Le ricorrenti, pur collocate in posizioni diverse della graduatoria, vantano una posizione omogenea e non confliggente, avendo entrambe azionato un interesse strumentale alla riedizione del potere e alla verifica del rispetto del vincolo conformativo.
Passando al merito, il Tribunale ricostruisce i tratti distintivi tra violazione ed elusione del giudicato. La prima ricorre quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi censurati o contrasti con prescrizioni precise della decisione; la seconda quando l’amministrazione, formalmente esecutiva, persegua l’obiettivo di aggirare sostanzialmente le statuizioni. In entrambi i casi è necessario che il vincolo conformativo sia puntuale e dettagliato, integralmente desumibile dalla sentenza.
Quando invece l’annullamento sia stato pronunciato per difetto di motivazione, residua uno spazio ampio per il riesercizio dell’attività valutativa. L’amministrazione è tenuta solo a riesercitare il potere motivando adeguatamente, senza che le sia precluso l’esercizio dei tratti liberi dell’azione. La riedizione del potere è quindi suscettibile di censure diverse: quelle di violazione o elusione del vincolo conformativo e quelle che colpiscono i contenuti del nuovo provvedimento come nuove scelte discrezionali, deducibili secondo l’ordinario giudizio di cognizione.
Nel caso concreto, il precedente annullamento aveva censurato la genericità del riferimento all’esperienza pregressa, non comparata con lo scorrimento della graduatoria. Il nuovo PIAO e la nuova determinazione motivano invece in modo puntuale, valorizzando il requisito esperienziale dei 36 mesi in 8 anni, il superamento del precariato e la memoria storica del servizio, comparandolo con l’opzione alternativa. La scelta dell’amministrazione è quindi espressione di discrezionalità e non di elusione.
Le censure volte a contestare la prevalenza del requisito esperienziale si risolvono in un tentativo di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione, attinente al merito e non affetta da eccesso di potere ictu oculi. I motivi relativi ai requisiti dell’avviso sono infine inammissibili per difetto di interesse, presupponendo la possibilità delle ricorrenti di partecipare alla procedura, preclusa dalla carenza del requisito esperienziale. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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