Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero dell’istruzione (TAR Toscana n. 43 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è fondato quando non risulti dagli atti che il titolo sia stato eseguito. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, era stato accertato il diritto di una docente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato e l’ordine di esecuzione va impartito.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. Essa decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. È stata infine disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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