Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 1334 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, costituisce un obbligo esecutivo dell’Amministrazione scolastica. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14 L. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta un dirigente interno dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso per l’attività sostitutiva, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2513 del 13 giugno 2025, aveva accertato il diritto di una docente a fruire della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di mille euro, oltre accessori ex art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha notificato il titolo all’Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di legge senza alcun pagamento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo ordinarsi al Ministero il pagamento delle somme liquidate, anche a mezzo commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato — come attestato dal Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2025 — ed è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi. Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia documentato alcuna attività esecutiva.
Il TAR ha quindi richiamato gli artt. 112 ss. cod. proc. amm., che disciplinano il giudizio di ottemperanza, e ha accertato l’inerzia dell’Amministrazione. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione resistente: nel caso concreto tale prova è mancata.
Sussistono, pertanto, i requisiti per l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato — mediante il pagamento della somma dovuta — nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, per il caso di inadempienza protratta oltre il termine concesso. La scelta è caduta su un dirigente interno dell’Amministrazione — il Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici — con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni e dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso che il commissario abbia diritto ad alcun emolumento. La nomina di un funzionario dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come già affermato da TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e Sez. IV, n. 3246 del 2025. Il Collegio ha richiamato anche l’esigenza di evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale, sottolineando che l’Amministrazione avrebbe già dovuto provvedere spontaneamente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi cinquecento euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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