Esclusione per offerta indeterminata e immodificabilità del costo della manodopera (TAR Campania n. 3708 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta il costo della manodopera costituisce elemento essenziale dell’offerta, tendenzialmente immodificabile, la cui distinta indicazione è presidiata da esigenze di tutela della giusta retribuzione e delle condizioni di lavoro. La verifica va condotta con valutazione globale e sintetica, sindacabile solo per macroscopici profili di illegittimità, ma non può tollerare che il concorrente riduca o azzeri in sede di giustificazioni i costi di figure professionali direttamente coinvolte nella commessa. Parimenti inammissibile è la modifica postuma di prestazioni oggetto dell’offerta tecnica o di migliorie valutate ai fini del punteggio, non essendo consentito sostituire prestazioni previste dalla lex specialis con altre qualificate come migliorative. L’esclusione è legittima ove l’insieme di tali omissioni e riduzioni renda l’offerta indeterminata e inattendibile.
Il Fatto
Una società ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l’ha esclusa dalla procedura di gara indetta per il servizio di refezione scolastica, ritenendo l’offerta complessivamente inattendibile per omissioni nel costo del personale e per modifiche in riduzione di prestazioni e migliorie. Con ricorso per motivi aggiunti ha poi gravato l’aggiudicazione intervenuta in favore della controinteressata, domandando l’annullamento e il subentro.
L’esclusione si fondava su molteplici rilievi: mancata valorizzazione del costo di tre unità di personale assorbito, di tre figure specializzate e della cosiddetta squadra jolly; veicoli non conformi al capitolato; costi sottostimati o azzerati per alcune migliorie. Si sono costituiti la stazione appaltante e l’aggiudicataria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestando nel merito tutte le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, essendo il ricorso introduttivo infondato nel merito, e ricostruisce il quadro dell’istituto: la verifica di anomalia accerta serietà e attendibilità dell’offerta, con ampi margini di discrezionalità tecnica e valutazione globale, sindacabile solo per macroscopici vizi. Richiama la giurisprudenza amministrativa sulla immodificabilità dell’offerta e sulla consentita rimodulazione solo entro un perimetro ristretto.
Il costo della manodopera, per la natura labour intensive della commessa, è elemento essenziale e tendenzialmente immodificabile, a presidio della giusta retribuzione e delle condizioni di lavoro. Le figure professionali indicate nell’offerta — responsabile HACCP, Lead Auditor e Dietista — risultano, dall’esame dell’offerta stessa, direttamente coinvolte nella specifica commessa, con mansioni descritte come costanti e svolte anche presso i centri di distribuzione: il loro costo non poteva quindi essere considerato pari a zero.
Analogo ragionamento vale per la squadra jolly, impiegata anche per emergenze ulteriori rispetto alle sostituzioni, e per il personale oggetto di assorbimento: l’offerta ha indicato 39 unità a fronte di un impegno ad assumerne 42, e solo in sede di giustificazioni la ricorrente ha dedotto l’impiego delle tre eccedenti su altre commesse non individuate. Tale affermazione generica e priva di riscontri concreti integra un ulteriore elemento di indeterminatezza del costo della manodopera.
Quanto alle altre voci, resistono alle censure i rilievi sull’impiego di veicoli non EURO 6, poiché i CAM fissano standard minimi e la stazione appaltante può richiedere livelli più elevati: il riferimento alla classificazione europea è compatibile con il requisito delle minori emissioni. Parimenti legittime le contestazioni sulle migliorie del gelato a merenda e degli erogatori d’acqua, per le quali la riduzione o l’azzeramento dei costi in sede di giustificazioni si traduce in una modifica dell’offerta, non essendo la fornitura di erogatori fungibile con quella delle bottigliette previste dal capitolato.
Nel complesso l’offerta risulta indeterminata e inattendibile, anche perché i costi non considerati non paiono copribili dall’utile dichiarato. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto; dichiarato improcedibile per difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti, poiché il concorrente legittimamente escluso non potrebbe trarre alcuna utilità dall’accoglimento. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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