Accesso alle offerte tecniche dei concorrenti: no all’ostensione integrale senza strumentalità alla difesa (TAR Abruzzo n. 51 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di una procedura di gara, l’ostensione delle offerte tecniche dei concorrenti può essere legittimamente limitata alle parti che non presentano alcun collegamento strumentale con le esigenze di difesa in giudizio del ricorrente. La stazione appaltante, all’esito del bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei concorrenti a tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale, può oscurare le parti dell’offerta afferenti al know how, al brevetto d’invenzione industriale e a specifici profili dell’organizzazione aziendale, quando la loro conoscenza non sia necessaria per contestare gli atti di gara e possa arrecare un indebito vantaggio competitivo al richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente, sesta classificata nel lotto 1 di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia in favore di una azienda sanitaria locale, ha impugnato l’aggiudicazione alla prima classificata e ha proposto istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione integrale delle offerte tecniche degli operatori economici che la precedono in graduatoria e della documentazione relativa al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria. La stazione appaltante ha consentito un accesso parziale, ostendendo le offerte tecniche in forma oscurata per le parti relative al know how e ai brevetti. La società ricorrente ha proposto cinque ricorsi per motivi aggiunti ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., avverso la comunicazione con la quale è stato consentito l’accesso parziale. Nelle more, l’aggiudicataria è stata esclusa dalla gara e la ricorrente ha rinunciato all’accesso alla sua documentazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza di accesso alla documentazione relativa alla controinteressata esclusa e ha respinto le residue istanze di accesso riguardanti le offerte tecniche degli altri quattro operatori economici classificati in posizione poziore.
Il Collegio ha osservato che la stazione appaltante ha correttamente effettuato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti, valutando le dichiarazioni di riservatezza rese dagli operatori economici e limitando la divulgazione delle offerte tecniche alle sole parti prive di rilevanza ai fini della tutela della difesa in giudizio della ricorrente. L’ostensione parziale è stata ritenuta legittima in quanto le censure proposte dalla società ricorrente – relative all’esecuzione anticipata delle prestazioni e al difetto di motivazione della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria – non richiedono la conoscenza integrale delle offerte tecniche degli altri concorrenti.
La conoscenza di tale documentazione non presenta, secondo il Tribunale, alcun collegamento strumentale con le esigenze difensive, mentre l’ostensione integrale si rivelerebbe potenzialmente idonea ad arrecare un indebito vantaggio competitivo alla società ricorrente, senza interferire con l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dalla controinteressata, ma ha respinto le istanze di accesso nel merito per mancata dimostrazione della strumentalità tra l’accesso integrale richiesto e i motivi di ricorso.
La decisione sulle spese della fase incidentale è stata rinviata alla pronuncia sul merito del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza differita nelle controversie in materia di accesso agli atti di gara.
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Nota della Redazione
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