Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1297 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non incontra, nell’esercizio del potere conferitogli, il limite delle proprie ordinarie attribuzioni e funzioni all’interno dell’amministrazione di appartenenza. Può quindi essere nominato commissario qualunque soggetto, pubblico o privato, dotato di competenze adeguate, ed è ammessa un’ampia facoltà di delega a favore di altro dirigente o funzionario, anche di diverso Dipartimento o Direzione generale, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle attribuzioni. Il commissario può inoltre impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile e, se necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale, quando l’incarico è affidato a un dirigente o funzionario pubblico, si considera assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui era stato riconosciuto in suo favore l’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, nella misura prevista dalla sesta categoria della tabella di legge, con gli accessori dal 1° gennaio 2016.
La parte ha chiesto l’ordine di conformazione al Ministero della Salute, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, e notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega.
La parte più significativa della motivazione riguarda l’ampiezza dei poteri commissariali. Il Collegio ha chiarito che l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario, potendo l’incarico essere affidato a qualunque soggetto idoneo. La facoltà di delega può essere esercitata a favore di qualsiasi dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. La finalità è impedire che le modifiche del riparto interno di competenze, specie nella stessa amministrazione inadempiente, diventino ulteriore motivo di ritardo.
Quanto alle risorse, il commissario può attingere ai capitoli di spesa destinati o a qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il compenso è assorbito in quello già percepito dal dirigente, trattandosi della stessa amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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