Rinuncia al ricorso tardiva e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 518 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza e notificata alle altre parti meno di dieci giorni prima dell’udienza non consente la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. Il medesimo atto di rinuncia costituisce tuttavia atto dal quale può desumersi, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente alla decisione nel merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La definizione in rito, unitamente alla particolarità e complessità delle questioni oggetto di controversia, giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), necessaria per la prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto di un bookmaker estero, all’interno di locali siti in Brescia. Con lo stesso ricorso ha impugnato il provvedimento che ordinava l’immediata cessazione dell’attività di trasmissione dati e il precedente preavviso di rigetto, che individuava quale motivo ostativo la mancanza della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto la contrarietà dell’art. 88 T.U.L.P.S. agli artt. 49 e 56 TFUE, richiamando la giurisprudenza europea e nazionale favorevole al modello del bookmaker estero, e ha chiesto la disapplicazione della norma nella parte in cui subordina il rilascio della licenza di polizia al previo ottenimento della concessione ministeriale. In vista dell’udienza pubblica, con dichiarazione depositata e notificata al Ministero resistente il 19 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo cessato l’attività e trasferendosi all’estero, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, per consentire a chi ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi. Nel caso di specie la notifica è intervenuta senza rispettare tale termine, sicché non può addivenirsi a una pronuncia di estinzione del ricorso.

La rinuncia tardiva non resta tuttavia priva di effetti. Il Collegio rileva che essa è atto dal quale può desumersi, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione nel merito. La dichiarazione di cessazione dell’attività e di trasferimento all’estero esprime in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla pronuncia richiesta.

Il ricorrente aveva peraltro chiesto, in via gradata, di sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale sollevata dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 695 del 2025 ovvero di annullare il provvedimento impugnato. Queste richieste non vengono esaminate, poiché la definizione in rito precede ogni valutazione di merito e assorbe le questioni interpretative prospettate.

Sulle spese, il Collegio tiene conto della definizione in rito della controversia e della particolarità e complessità delle questioni oggetto del giudizio. Rileva, a tal fine, lo stesso rinvio pregiudiziale disposto dal C.G.A.R.S. in una controversia analoga, a prescindere da ogni considerazione sulla configurabilità delle eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81 e Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi del 6 ottobre 2021, causa 561/19. Per queste ragioni il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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