Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in giudizio sospeso ex art. 79 c.p.a. (TAR Lazio n. 11160 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a., l’inerzia delle parti processuali successiva all’ordinanza istruttoria disposta ex art. 80, comma 3-bis, c.p.a. per accertare la persistenza delle ragioni della sospensione costituisce argomento decisivo per ritenere sopravvenuta la carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. L’omessa riassunzione o la mancata manifestazione di interesse, pur non determinando l’estinzione del processo, che resta soggetto al regime della perenzione, legittima comunque il giudice a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, esito ritenuto preferibile rispetto alla giacenza indefinita del giudizio formalmente sospeso.
Il Fatto
Le aziende agricole ricorrenti impugnavano le note con cui AIMA (ora AGEA) aveva comunicato, per le annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione nazionale, lamentando l’illegittimità sotto plurimi profili. La controversia riguardava, in particolare, la posizione delle aziende che avevano corrisposto le somme ai primi acquirenti, poi dichiarati falliti, senza che questi ultimi avessero versato quanto dovuto ad AIMA.
Con sentenza parziale del 29 dicembre 2025, il TAR dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse limitatamente a una delle aziende ricorrenti, rimettendo in termini il difensore della parte rimasta in giudizio ai fini della rinnovazione degli incombenti istruttori già disposti. A tale pronuncia non seguiva alcuna attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, nonostante la rinnovazione dei termini disposta con la sentenza parziale e l’invito a manifestare la persistenza dell’interesse ex art. 80, comma 3-bis, c.p.a., nessuno degli adempimenti richiesti era stato compiuto dalla parte ricorrente ancora in giudizio. L’ordinanza istruttoria aveva espressamente invitato le parti a dedurre circa i rilievi ivi esposti e a produrre l’eventuale istanza di riassunzione, decorso inutilmente il termine.
Il Collegio valorizza l’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., il quale prevede che, in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio, possa essere disposta istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e che l’udienza sia fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione delle stesse. Una volta rimasta senza esito l’istruttoria, l’inerzia delle parti non può che essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ad avviso del Tribunale, una diversa interpretazione condurrebbe a lasciare il processo formalmente sospeso in una giacenza virtualmente indefinita, salva l’applicazione della perenzione ex art. 82, comma 2, c.p.a., esito che il Collegio ritiene preferibile evitare, dichiarando invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse anche per la parte ricorrente rimasta in giudizio.
Il Collegio dichiara quindi improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, compensando le spese di lite in ragione dell’assenza di attività difensiva delle parti, che costituisce giusta causa di compensazione.
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Nota della Redazione
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