Porto d’armi per uso caccia revocato per condotte non occasionali di autolesionismo riferite al figlio minore (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 424 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità del titolare di licenza di porto d’armi è un giudizio prognostico, basato su previsioni induttivamente desumibili da atteggiamenti e condotte non necessariamente integranti fatti di reato, ma logicamente idonee a destare preoccupazione. Le confidenze non occasionali rese al figlio minore dell’intenzione di suicidarsi facendo uso delle armi possedute integrano condotta incompatibile con l’equilibrio richiesto al detentore di armi e legittimano la revoca del titolo. Il non luogo a procedere emesso dal pubblico ministero in ambito di genitorialità è inconferente ai fini del giudizio prognostico di pericolosità. La mancata conferma dei fatti da parte dei minori non è decisiva, non potendosi escludere un ridimensionamento successivo.
Il Fatto
In data 2.12.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste incaricava i Carabinieri di verificare se fossero stati adottati provvedimenti sulla detenzione di armi a carico del ricorrente. Nell’ambito di un procedimento civile di sostegno alla genitorialità, la moglie separata aveva riferito che il figlio minore le aveva confidato che il padre gli aveva manifestato la volontà di schiantarsi in auto con i figli a bordo e, in altra occasione, di volersi suicidare con i fucili da caccia posseduti.
Il 4.12.2024 la Questura comunicava l’avvio del procedimento di revoca del porto d’armi ad uso caccia e disponeva il ritiro cautelativo di armi e licenza, eseguito il giorno successivo. Con atto del 10.10.2025 il Questore revocava il titolo. Il ricorrente, dopo l’accesso agli atti del 3.11.2025, impugnava la revoca deducendo la violazione degli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S., il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la carenza dei presupposti, insistendo sull’intervenuto non luogo a procedere disposto dal Sostituto Procuratore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia respinge il ricorso. Il Collegio premette che il giudizio sull’affidabilità del titolare di armi è prognostico e non richiede la dimostrazione di una attuale e concreta inaffidabilità basata su fatti di reato: sono sufficienti elementi obiettivi e circostanziati logicamente idonei a destare preoccupazione.
La Corte ritiene che un soggetto il quale confidi piu’ volte al figlio minore l’intenzione di suicidarsi, in un caso proprio con le armi possedute, e di coinvolgere i figli nel gesto, non possa essere considerato affidatario di armi. Ciò che rileva è lo stato di agitazione psicologica rivelato dalla comunicazione al minore di simili propositi, a prescindere dalla reale volontà di attuarli: tale condotta è incompatibile con l’equilibrio richiesto a chi detiene armi in ambito familiare. La prudenziale valutazione del Questore è quindi esente dai vizi contestati.
Quanto alla dedotta neutralizzazione del presupposto, la Corte osserva che la circostanza che la Procura non abbia ravvisato elementi per procedere non è conducente, posto che il giudizio amministrativo volge a scongiurare un pericolo e non a sanzionare una condotta. Il non luogo a procedere del 19.5.2025 è inoltre inconferente, afferendo alla genitorialità e non alla relazione con il possesso di armi. La mancata conferma dei fatti da parte dei minori è poco rilevante: non può escludersi che siano stati indotti a ridimensionare la gravità, mentre nulla induce a ritenere che avessero mentito inizialmente. La delicatezza della questione giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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