Sospensione dell’aiuto comunitario per irregolarità presunte ed effetto della prescrizione penale (Cass. civ. Sez. 1 n. 12412 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’erogazione di un aiuto comunitario, disposta ai sensi dell’art. 7, terzo paragrafo, del Reg. CE n. 661/1997 per “irregolarità presunte” oggetto di indagine giudiziaria, ha carattere temporaneo e non può rendersi definitiva per il solo fatto che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di proscioglimento per prescrizione. La definizione della vicenda penale senza una sentenza di assoluzione o di condanna che faccia stato ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. lascia impregiudicato l’accertamento, davanti al giudice civile, della sussistenza dei presupposti per la percezione del contributo. Ne consegue che l’autorità giudiziaria civile è tenuta a svolgere il proprio accertamento sull’esistenza delle “irregolarità”, senza poter ritenere preclusiva la mancanza di una sentenza penale di assoluzione piena, pure in assenza di una sentenza di condanna.
Il Fatto
Con decreto del 1999, l’allora AIMA riconobbe a una cooperativa agricola il diritto a percepire un contributo comunitario per l’attività di trasformazione di pomodori. Successivamente, avuta notizia di indagini penali in corso, l’AIMA revocò il decreto e dispose il fermo amministrativo della somma, in applicazione dell’art. 7, terzo comma, del Reg. CE n. 661/1997.
La cooperativa impugnò la revoca dinanzi al giudice amministrativo, che dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale, le domande di condanna al pagamento del contributo e al risarcimento dei danni furono rigettate sia in primo grado sia in appello. La Corte d’Appello di Napoli ha fondato il rigetto sulla circostanza che la vicenda penale si era conclusa con sentenze di proscioglimento per prescrizione, non idonee a comprovare che la “controversia” fosse stata “composta”, come richiesto dalla norma comunitaria. Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. I primi quattro, concernenti profili processuali, sono stati dichiarati inammissibili. Quanto ai primi due, le censure non coglievano l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva comunque analizzato il merito della lite. Il terzo e il quarto motivo, relativi alla ritualità della produzione delle sentenze penali, sono stati ritenuti irrilevanti, poiché non idonei a superare l’essenziale ragione della decisione, basata sull’affermazione che le sentenze di prescrizione, anche se correttamente acquisite, non potevano dimostrare il superamento dell’impedimento.
Il quinto e il sesto motivo, riguardanti il profilo sostanziale, sono stati invece accolti. La Corte ha chiarito che l’art. 7, terzo paragrafo, del Reg. CE n. 661/1997 consentiva il rifiuto dell’erogazione in caso di irregolarità comprovate o presunte, ma tale rifiuto, quando le irregolarità sono soltanto “presunte”, non può che essere temporaneo, in attesa che esse siano comprovate o smentite. La chiusura della vicenda penale, anche per prescrizione, fa venire meno l’occasione che aveva giustificato il rifiuto, senza però escludere automaticamente l’esistenza delle irregolarità.
La Corte ha quindi affermato che, in mancanza di una sentenza penale irrevocabile che faccia stato, spetta al giudice civile svolgere il proprio accertamento sull’esistenza delle “irregolarità” e sul conseguente diritto all’aiuto. La Corte territoriale, invece, ha errato nel ritenere preclusiva l’assenza di una sentenza di assoluzione piena, senza considerare gli esiti dell’istruttoria svolta in primo grado. Il diniego definitivo basato su un sospetto mai vagliato da un giudice renderebbe, di fatto, impossibile l’accoglimento della domanda. La Corte ha infine precisato che il richiamo al principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 48 Cost. è errato, essendo il riferimento corretto all’art. 27, comma 2, Cost. e all’art. 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la questione non attiene all’accertamento della responsabilità penale.
In definitiva, accolti il quinto e il sesto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida la causa sulla base del principio enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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