Ottemperanza al giudicato e predissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 880 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, lo stato di predissesto dell’ente locale non incide sull’efficacia della sentenza né sulla sua esecutività. Tale condizione non determina alcuna incapacità giuridica dell’ente di adempiere ai propri debiti, ma definisce soltanto il dovere di provvedere al pagamento nell’ambito delle procedure previste dal d.lgs. n. 267/2000, sotto la sorveglianza della Corte dei conti. La notificazione del titolo esecutivo resta pertanto idonea a far decorrere il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e a fondare la domanda ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il ricorso è accolto.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in forza di un titolo giudiziale costituito da una sentenza del giudice ordinario di Palermo, depositata e notificata in copia conforme al Comune intimato, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Con ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. ha chiesto l’ottemperanza del medesimo e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 19.807,59 oltre interessi legali fino al soddisfo.

Ha inoltre domandato la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Comune si è costituito eccependo che, al momento della ricezione del titolo, versava in stato di predissesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e al decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Ha quindi affrontato la controdeduzione dell’ente. La condizione di predissesto, osserva il Tribunale, non implica affatto l’incapacità giuridica di adempiere ai propri debiti. Essa impone piuttosto il dovere di procedere al pagamento nell’ambito delle apposite procedure dettate dal d.lgs. n. 267/2000, sotto la sorveglianza della Corte dei conti.

Ne discende l’infondatezza dell’eccezione e l’accoglimento del ricorso nei limiti indicati. L’Amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo.

Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni. Ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Quanto al compenso, la liquidazione avverrà con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza secondo l’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrendo il termine dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Le spese di giudizio, in ragione della soccombenza e della non particolare complessità delle questioni, sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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