Ottemperanza al giudicato previdenziale e poteri del commissario ad acta (Cons. Stato n. 6838 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’inerzia ingiustificata dell’amministrazione, accertata per tabulas, impone al giudice amministrativo di assegnare un termine per l’esecuzione e di nominare sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il commissario può rimuovere, integrare o sostituire gli atti emanati nelle more, accedere agli atti dell’amministrazione, avvalersi dei relativi apparati, variare il bilancio e approvare i titoli di spesa, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2021. La resistenza temeraria dell’ente in giudizio integra i presupposti applicativi della sanzione processuale di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a.. La domanda di rinvio della trattazione della causa richiede situazioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e la relativa valutazione spetta al giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Guardia di finanza, aveva ottenuto da questa sezione la condanna dell’I.N.P.S. a includere nella base di calcolo del T.F.S. i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali sulla sorte capitale. Decorso il termine di grazia, l’interessato ha più volte diffidato l’ente all’esecuzione e al rimborso del contributo unificato, senza esito.
L’amministrazione ha opposto di non aver ricevuto la documentazione dalla compagine militare. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche il rimborso del contributo unificato per entrambi i gradi e, eventualmente, la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge la richiesta orale di differimento della trattazione. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. subordina il rinvio a situazioni eccezionali, integranti gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa, e la decisione spetta al giudice, custode dell’organizzazione e dei tempi del processo, tanto più in un giudizio che coinvolge anche interessi pubblici. Nessuna ragione del caso concreto giustifica il rinvio.
È parimenti tardivo il deposito documentale effettuato dall’ente il giorno precedente la camera di consiglio, in violazione del termine dimidiato degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., con conseguente inutilizzabilità del documento. La riproduzione di una schermata informatica, intesa a dimostrare l’avvenuta riliquidazione, non prova il pagamento e non è stata accettata senza riserve dalla difesa di controparte.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’inerzia ingiustificata dell’amministrazione risulta per tabulas. Ne consegue l’obbligo dell’I.N.P.S., entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di rideterminare il trattamento di fine servizio e corrisponderne l’importo, maggiorato degli interessi legali dalla domanda e fino all’effettivo soddisfo, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 18 del 2012, nonché di rimborsare il contributo unificato.
Per l’eventuale ulteriore inottemperanza viene nominato sin da ora commissario ad acta il capo del competente Dipartimento del Ministero del lavoro, con facoltà di delega a un dirigente adeguatamente qualificato. Il commissario provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine e, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, denuncerà alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti i comportamenti che hanno reso necessario l’intervento, con il conseguente danno erariale. Le spese dell’eventuale intervento sono poste a carico dell’ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Collegio rileva inoltre che l’accoglimento si fonda su ragioni manifeste, che evidenziano la resistenza temeraria dell’amministrazione, integrando i presupposti dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione consolidata del Consiglio e della Corte di cassazione: a tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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