Silenzio-inadempimento della ASL sulla presa in carico: improcedibilità cautelare per sopravvenuto provvedimento satisfattivo (TAR Basilicata n. 108 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione su un’istanza di parte, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, ancorché l’atto emanato abbia contenuto satisfattivo per il ricorrente. Tale provvedimento sopravvenuto non assume natura meramente esecutiva del decreto monocratico eventualmente già concesso allorché risulti, dal suo tenore letterale, espressione della volontà dell’amministrazione di regolare compiutamente e in via definitiva la vicenda sostanziale, venendo meno l’utilità concreta della decisione cautelare. Le spese della fase possono essere compensate in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio, definito senza un accertamento nel merito.
Il Fatto
I genitori di una minore adivano il TAR Basilicata con ricorso ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978, lamentando l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Matera sulla richiesta di presa in carico della figlia, finalizzata alla redazione del piano terapeutico e all’attivazione del trattamento prescritto dai sanitari di una struttura specializzata. Essi chiedevano, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del silenzio e, nel merito, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza entro un termine perentorio.
L’amministrazione si costituiva in giudizio e, nel corso del procedimento, il Tribunale aveva già adottato un decreto monocratico ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il cui contenuto non è specificato nel testo. Alla camera di consiglio, la questione veniva trattata per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha incentrato la decisione sulla verifica della persistenza dell’interesse alla trattazione dell’istanza cautelare. Con determinazione del 21 luglio 2026, successiva all’instaurazione del giudizio e al decreto monocratico, l’Azienda sanitaria aveva infatti provveduto sull’istanza per cui è causa, rimuovendo la situazione di inerzia originariamente inveratasi e dando risposta satisfattiva alle richieste dei ricorrenti.
Il Tribunale ha valutato la natura di tale determinazione, escludendo che la stessa fosse meramente esecutiva del decreto monocratico n. -OMISSIS- del 2 luglio 2026. La scelta dell’amministrazione rifletteva piuttosto la volontà di regolare la vicenda in modo definitivo e nel senso indicato dalla parte ricorrente, come emergente dal tenore letterale dell’atto. Da ciò è derivato il venir meno dell’utilità concreta di una pronuncia cautelare, atteso che il provvedimento richiesto era stato ormai emanato e l’inerzia era cessata.
In applicazione del principio per cui il giudizio di natura cautelare non può sopravvivere al venir meno della sua funzione strumentale rispetto alla decisione di merito, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda cautelare. Quanto alle spese della fase, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione dell’esito del giudizio definitosi senza un accertamento nel merito della fondatezza delle pretese.
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Nota della Redazione
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