Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 496 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro è applicabile al processo amministrativo, ma non richiede l’apposizione della formula esecutiva, espressamente esclusa dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’Amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di un altro organo centrale, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Accertata la mancata ottemperanza al giudicato, il giudice accoglie il ricorso, fissa il termine per l’esecuzione e nomina commissario ad acta. La serialità del contenzioso giustifica la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto, con sentenza del Tribunale ordinario, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in quella pronuncia. La sentenza ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle somme sulla carta del docente.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’attuazione della sentenza e la nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la presenza di un titolo esecutivo giudiziale e l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Richiama la propria giurisprudenza conforme, in particolare la sentenza n. 267 del 2025, che ha ritenuto applicabile tale termine al procedimento di ottemperanza, sebbene calibrato sul processo civile.
Il Tribunale sottolinea che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come dispone espressamente l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. La norma richiamata, infatti, si riferisce al titolo esecutivo solo con riguardo all’esecuzione civile.
Quanto all’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio osserva che l’organo intimato non può addurre la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente.
Il ricorso è quindi accolto. Le somme accertate in sentenza devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario di idonea professionalità. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Infine, vista la serialità del contenzioso, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.