Il coabitante non autorizzato non è occupante senza titolo ai fini della regolarizzazione delle procedure esecutive (TAR Puglia n. 226 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale pugliese n. 10/2014, non può essere qualificato come occupante senza titolo colui che, alla data del 7 aprile 2011, risulti coabitante con la legittima assegnataria dell’alloggio, ancorché non autorizzato. La figura del mero coabitante non autorizzato non è equiparabile a quella dell’occupante privo di titolo, difettando il requisito della stabile e autonoma occupazione dell’immobile.

Il Fatto

La parte ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Dirigente del Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia aveva rigettato l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo per carenza dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale pugliese n. 10/2014.

L’istanza riguardava un alloggio di edilizia residenziale pubblica e il ricorrente sosteneva di avere i requisiti per ottenere la regolarizzazione della propria posizione occupazionale.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio, nella fase cautelare del giudizio, ha ritenuto le censure proposte non favorevolmente apprezzabili, evidenziando come la verifica della sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione richieda un accertamento puntuale della situazione factuale alla data prescritta dalla norma regionale.

In particolare, il TAR Puglia ha rilevato che, alla data del 7 aprile 2011 indicata dalla legge come termine di riferimento, l’alloggio era regolarmente abitato dalla legittima assegnataria, successivamente deceduta. La circostanza che il ricorrente coabitasse con l’assegnataria, ancorché senza esserne autorizzato, non consente di qualificarlo come occupante senza titolo.

Il Tribunale ha quindi escluso l’equiparabilità tra la figura del coabitante non autorizzato e quella dell’occupante abusivo, rilevando come la norma regionale richieda, per la regolarizzazione, una situazione di occupazione sine titulo dell’alloggio che non ricorre quando l’immobile sia abitato dal soggetto che ne è legittimo assegnatario, sia pure insieme ad altri soggetti non autorizzati. In esito a tale valutazione, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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