Ottemperanza al giudicato civile per retribuzione docente e trasmissione alla Corte dei (TAR Piemonte n. 861 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al processo amministrativo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. La reiterazione delle inottemperanze al giudicato civile per crediti retributivi dei docenti, ove assuma carattere seriale, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per i profili di competenza.
Il Fatto
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente per un importo di Euro 1.722,72. Il titolo era stato pubblicato, notificato e non impugnato.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Il Collegio ne afferma l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è, inoltre, contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente. La ricorrente dovrà segnalare prontamente al commissario l’infruttuoso decorso del termine, indicando anche il proprio codice fiscale. Il compenso del commissario resta compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in Euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è parametrata al d.m. n. 55 del 2014, ridotto per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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