Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 864 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il TAR ordina all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, nel termine di sessanta giorni. Alla scadenza infruttuosa del termine, il commissario ad acta designato sin d’ora provvede in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. L’accertata serialità delle inottemperanze giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Il Fatto
La ricorrente ha azionato il giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere un compenso individuale accessorio. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza contestare l’omessa ottemperanza. La questione approda al giudice amministrativo perché l’Amministrazione, pur soccombente in sede civile, non ha dato corso al titolo esecutivo nel termine dilatorio previsto per le azioni esecutive in danno dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso infruttuosamente. Non vi è stata contestazione alcuna sull’omessa ottemperanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha applicato i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne all’Erario rimaste inottemperate. Per questo ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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