Inibitoria prefettizia legittima anche senza accertamento penale definitivo (TAR Lazio n. 13751 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti interdittivi prefettizi adottati a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si fondano su un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell’evidente sproporzione. La valutazione di affidabilità del soggetto ai fini del rilascio o del mantenimento di autorizzazioni di polizia non coincide con il giudizio penale e può legittimamente fondarsi anche su elementi non definitivi o privi di autonoma rilevanza penale, purché significativi sul piano indiziario. Il quadro complessivo di precedenti penali e procedimenti pendenti, anche per fatti di lieve entità, costituisce indice sintomatico del rischio attuale di uso distorto dell’attività imprenditoriale, senza che sia necessario accertare un concreto abuso già verificatosi. Il bilanciamento tra interesse pubblico alla prevenzione e interesse privato all’esercizio dell’attività economica risulta non irragionevole quando la misura è funzionale alla tutela preventiva dell’ordine pubblico.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società operante in un settore economicamente sensibile ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività presso determinati siti, a decorrere dalla notifica del provvedimento. Il provvedimento si basava sulle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti a carico dell’interessato, che l’Amministrazione aveva ritenuto idonei a evidenziare un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili: violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione, insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, valorizzando il proprio percorso di reinserimento lavorativo e familiare. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Comune, che ha eccepito la propria estraneità rispetto al provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato nel merito. In via preliminare, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del Comune, estraneo al provvedimento impugnato in quanto adottato e riferibile esclusivamente al Prefetto. Nel merito, ha ricordato che i provvedimenti di pubblica sicurezza si collocano nell’ambito di un’ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente sproporzione, profili non ravvisabili nel caso di specie.
L’Amministrazione ha fondato la propria determinazione su un quadro complessivo di elementi oggettivi — precedenti penali e procedimenti pendenti — direttamente rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità nello svolgimento di un’attività suscettibile di utilizzo strumentale a fini illeciti. Il Collegio ha attribuito particolare rilievo alla presenza di una condanna per fatti di lieve entità e alla reiterazione di episodi di diversa natura, considerati nel loro insieme quali indici sintomatici di un rischio attuale di uso distorto dell’attività imprenditoriale.
La Corte ha escluso che le censure volte a minimizzare il rilievo dei precedenti o a valorizzare il reinserimento sociale possano scalfire la valutazione amministrativa. Per costante giurisprudenza, la valutazione di affidabilità non coincide con il giudizio penale: l’Amministrazione può fondarsi anche su elementi non definitivi o privi di autonoma rilevanza penale, purché significativi sotto il profilo indiziario. La natura preventiva della misura non richiede l’accertamento di un concreto abuso già verificatosi.
Il Collegio ha infine respinto le censure relative al difetto di istruttoria e alla violazione del principio di proporzionalità. Il provvedimento si basa su dati oggettivi, quali le risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, pienamente utilizzabili nel giudizio discrezionale demandato alla Prefettura. Il bilanciamento tra interesse pubblico alla prevenzione e interesse privato all’esercizio dell’attività economica non è irragionevole, atteso che l’interesse alla prevenzione di possibili utilizzi illeciti assume carattere prevalente. Il ricorrente ha sostanzialmente abbandonato il giudizio dopo la fase cautelare, senza allegare circostanze sopravvenute, come un’assoluzione con formula piena relativamente ai fatti valorizzati dall’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.