L’ottemperanza al giudicato ordinario sulla carta docente può essere chiesta al TAR anche per l’inottemperanza dell’Amministrazione (TAR Veneto n. 1635 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere esercitata davanti al giudice amministrativo anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando sia accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e la notifica della stessa all’amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Qualora l’amministrazione non abbia ottemperato, il giudice ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza, non impugnata e passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione, senza che quest’ultima provvedesse a darvi esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la regolare notifica al Ministero. Esclusa ogni questione sulla competenza, ha ricordato che l’azione di ottemperanza è prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio per i casi di mancata esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’obbligo di conformarsi riguardi una pubblica amministrazione.
Sul merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione, non costituitasi, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere all’accredito della somma sul portafoglio “carta docente” entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte ricorrente nel caso di vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
La sentenza ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario, e ha ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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