Copia informatica senza asseverazione e regolarizzazione nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3061 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la copia informatica, anche per immagine, del provvedimento giurisdizionale da eseguire, depositata telematicamente dal difensore, deve essere munita dell’asseverazione di conformità all’originale ex art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. In mancanza, il giudice, ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., assegna alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione, disponendo la prosecuzione del giudizio alla successiva camera di consiglio. La regola si applica anche al titolo posto a fondamento dell’azione di ottemperanza, la cui conformità deve essere attestata dal difensore con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 666/2023, depositata in data 28.03.2023, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, il collegio ha rilevato che la copia informatica del titolo esecutivo depositata telematicamente risultava priva dell’attestazione di conformità all’originale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., il quale prevede che il difensore, depositando telematicamente la copia informatica di un atto processuale o di un provvedimento del giudice, debba attestare la conformità della copia all’originale mediante l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Il collegio ha quindi verificato che la copia del titolo da ottemperare — ossia la sentenza della quale si chiede l’esecuzione — non era stata munita di tale asseverazione. Ha pertanto ritenuto necessario disporre la regolarizzazione dei documenti depositati, assegnando al difensore della parte ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere all’incombente.
La decisione evidenzia come l’onere di asseverazione non costituisca un adempimento meramente formale, ma condizione di efficacia probatoria della copia informatica depositata. La sua mancanza impedisce al giudice di fare legittimamente uso del documento quale titolo esecutivo, rendendo necessaria una fase di regolarizzazione prima dell’esame del merito dell’ottemperanza.
Il TAR ha infine rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026, fissando un nuovo termine per il proseguimento del giudizio dopo l’avvenuta regolarizzazione.
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Nota della Redazione
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