Ottemperanza al giudicato e spese di lite per soddisfazione tardiva (TAR Sicilia n. 1573 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la sopravvenuta soddisfazione del credito ex judicato, ancorché intervenuta dopo l’avvio del processo esecutivo, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. L’avvenuto adempimento tardivo non preclude la condanna della P.A. alla refusione delle spese di lite, quando la soddisfazione dell’interesse sostanziale sia posteriore alla proposizione del ricorso. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione dei crediti verso la P.A. deve intendersi vanamente decorso per l’attivazione dell’ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale, sezione Lavoro, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo, oltre interessi legali.

Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente, ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuto accredito del c.d. “bonus docenti“.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la documentazione prodotta dall’Amministrazione dimostrava l’avvenuto pagamento dell’importo oggetto di giudicato, mediante caricamento sul “borsellino elettronico” in data 18/03/2026, nonché la corresponsione di un mandato speciale per interessi legali maturati.

La difesa della ricorrente, in camera di consiglio, ha dichiarato la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale, ma ha evidenziato che essa era intervenuta posteriormente all’avvio del presente giudizio, insistendo per la refusione delle spese di lite.

Su tali basi il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. L’inutile protrarsi del giudizio è stato determinato dal comportamento dell’Amministrazione, che ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso.

Quanto al governo delle spese, il Collegio ha valorizzato la posteriorità della soddisfazione del credito rispetto all’instaurazione del processo esecutivo. Da qui la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate nel rispetto del D.M. n. 55/2014 e, in particolare, della Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1, relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare.

L’importo complessivo è stato determinato in € 552,00, oltre accessori di legge, con ordine di esecuzione affidato all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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