Assegnazione Carta docente: ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario (TAR Lazio n. 7544 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente ad usufruire della Carta elettronica del docente e condanna l’Amministrazione al relativo pagamento, una volta passata in giudicato ed espletato il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve essere eseguita dall’Amministrazione. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando fin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore infruttuoso decorso. Non sussistono, di norma, i presupposti per la condanna alle penalità di mora quando l’inadempimento non sia ancora perdurato oltre i termini che la stessa sentenza di ottemperanza assegna.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il Ministero non aveva impugnato la decisione, che era pertanto passata in giudicato.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, anche tramite la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda, rilevando come la ricorrente chieda l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, titolo ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione. È, altresì, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento.
L’inadempimento è risultato per tabulas, essendo l’Amministrazione rimasta inerte. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme liquidate, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per garantire l’effettività della tutela, il giudice ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione in caso di ulteriore inerzia, con onere della ricorrente di richiederne l’intervento.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, non ravvisandone allo stato i presupposti, ma ha precisato che vi si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori. Ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per i seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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