Gli sconti confidenziali AIFA sono segreti commerciali e vanno oscurati (TAR Emilia-Romagna n. 1631 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli sconti confidenziali negoziati tra un’azienda farmaceutica e l’AIFA, coperti da una clausola di riservatezza, costituiscono informazioni riservate aventi valore economico, sottoposte a misure adeguate per mantenerne la segretezza; pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione ai dati dell’offerta che rivelino, anche indirettamente, l’entità di tali sconti. In una gara in cui, per la copertura brevettuale e la natura di farmaco orfano, la procedura sia sostanzialmente priva di concorrenza, l’oscuramento del prezzo complessivo di aggiudicazione non è necessario, mentre devono essere oscurati i prezzi dei singoli sub-lotti e i quantitativi di prodotto, quali possibili fonti di conoscenza indiretta dello sconto confidenziale, in applicazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Una società farmaceutica, unica aggiudicataria di un lotto relativo a un farmaco orfano e coperto da brevetto, aveva chiesto alla stazione appaltante l’oscuramento dei dati economici dell’offerta, in quanto lo sconto confidenziale applicato al Servizio sanitario nazionale era stato pattuito con l’AIFA in un accordo coperto da clausola di riservatezza. La stazione appaltante, nella comunicazione di aggiudicazione, aveva invece escluso la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, disponendo l’ostensione degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell’eccezionale regime di cui all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che esclude l’accesso e ogni forma di divulgazione per le informazioni che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali. Ha quindi rimarcato la necessità di un’interpretazione conforme all’art. 21 della direttiva 2014/24/UE, che impone di non rivelare le informazioni riservate comunicate dagli operatori economici, e alla nozione di segreto commerciale di cui all’art. 98 cod. proprietà ind., che richiede il valore economico dell’informazione e l’adozione di misure adeguate a mantenerla segreta.

Quanto agli sconti confidenziali, il Collegio ha valorizzato la circostanza che la clausola di riservatezza contenuta nell’accordo con l’AIFA costituisca una misura idonea a limitare la conoscibilità del dato, e che la sua divulgazione possa pregiudicare i legittimi interessi commerciali dell’impresa, anche in relazione ai mercati esteri o al suo potere contrattuale nelle future negoziazioni. Ha inoltre ritenuto irrilevante l’eccezione secondo cui l’assenza di concorrenti escluderebbe l’interesse alla tutela, non potendosi escludere un vulnus concorrenziale anche solo potenziale.

Il Tribunale ha poi precisato che l’oscuramento deve essere bilanciato con il principio di trasparenza ed è soggetto al principio di proporzionalità; ne consegue che la pubblicazione del prezzo complessivo di aggiudicazione deve essere mantenuta, essendo centrale per l’accountability della decisione, mentre vanno oscurati i prezzi dei singoli sub-lotti e i quantitativi di prodotto, in quanto da tali dati sarebbe possibile risalire con un calcolo matematico all’entità dello sconto confidenziale.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di non ostensione e l’ordine alla stazione appaltante di procedere all’oscuramento nei termini indicati; le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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