Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 656 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la pubblica amministrazione che non abbia eseguito la sentenza del giudice del lavoro, una volta decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, è tenuta all’adempimento integrale. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Ove perduri l’inerzia, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni. La costituzione meramente formale dell’amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata, è passata in giudicato.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria formale. All’udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Tale condizione integra il presupposto per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine normativo, la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il termine assegnato per l’adempimento è di trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il Collegio ha ritenuto di non attendere l’eventuale nuovo inadempimento.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente ministeriale. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il ricorso è stato accolto con declaratoria di inottemperanza e condanna all’esecuzione.
Nota della Redazione
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