Improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 1228 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, prima della delibazione nel merito, dichiari di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati. La dichiarazione è efficace quando l’interesse azionato risulta soddisfatto da un fatto sopravvenuto: nel caso di specie, il versamento degli oneri di ripiano dei dispositivi medici ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025. Il venir meno dell’interesse preclude al giudice ogni pronuncia di merito. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione delle peculiarità della questione e dell’esito processuale.

Il Fatto

La ricorrente è una società operante nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici. Con ricorso e successivi motivi aggiunti ha impugnato il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 con le linee guida, l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 e i provvedimenti regionali di attribuzione degli oneri di ripiano.

Il contenzioso investe il riparto del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico delle aziende fornitrici. La causa giunge alla camera di consiglio del 12 dicembre 2025. In tale sede il difensore della ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, avendo la società provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’interesse è elemento costitutivo della domanda e che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si assume leso. Nel processo amministrativo il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso.

Su questo presupposto il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui, in virtù del principio della domanda, il giudice non può decidere nel merito quando l’attore, prima della delibazione, dichiari di rinunciarvi o di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. Vengono citate a sostegno Cons. Stato, Sez. V, n. 7399 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014.

Il fatto sopravvenuto è individuato nel versamento degli oneri di ripiano effettuato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025. Tale adempimento esaurisce l’interesse che aveva giustificato l’impugnativa e rende la domanda priva di utilità.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Non residua spazio per alcuna pronuncia di merito sui numerosi profili di illegittimità dedotti.

Sull’esito processuale il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle peculiarità della questione. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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