Legittima la tutela del verde pertinenziale esteso in zona urbanizzata (TAR Lombardia n. 2812 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la classificazione di un lotto residenziale nella categoria dei lotti residenziali con significativa presenza di aree verdi di cui all’art. 34, comma 8, delle NTA del Piano delle Regole quando la scelta si fondi sulla consistenza del verde pertinenziale e sul rapporto tra costruzioni e aree verdi, anche in assenza di vincoli paesaggistici. Non è illegittima la procedura di VAS quando l’autorità competente e quella procedente siano incardinate nel medesimo ufficio tecnico comunale, in assenza di rapporto gerarchico tra i funzionari. Non richiede motivazione rafforzata la dotazione di standard urbanistici che non ecceda il minimo inderogabile in misura tale da configurarne il sovradimensionamento.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno in area fortemente urbanizzata, parzialmente edificato, con una rilevante superficie destinata a verde pertinenziale. Intendeva recuperare e riqualificare l’immobile e gli spazi adiacenti, confidando nell’indice fondiario ordinario previsto per il tessuto dell’abitare.
La variante generale al PGT ha invece inserito la maggior parte del lotto nella specifica categoria dei lotti residenziali con significativa presenza di aree verdi, con indice fondiario inferiore, parametrato alla superficie lorda esistente con possibile ampliamento del venti per cento. Il ricorrente ha impugnato la delibera consiliare di approvazione e gli atti connessi, deducendo travisamento, disparità di trattamento, illegittimità della procedura di VAS e sovradimensionamento degli standard.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo sulla VAS, perché l’eventuale illegittimità della procedura travolgerebbe l’intero iter di approvazione della variante. La censura è infondata. Questa Sezione ha già chiarito, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 12.01.2011, n. 133, che la valutazione ambientale strategica non costituisce procedimento autonomo rispetto alla pianificazione, ed è anzi quasi fisiologico che l’autorità competente sia un organo interno alla stessa autorità procedente.
Nel caso concreto manca inoltre, tra i due funzionari incardinati nel medesimo ufficio tecnico, quel rapporto gerarchico di dipendenza ritenuto dalla giurisprudenza ostativo all’autonomia della valutazione. Il motivo va respinto.
Il primo motivo contesta il travisamento delle caratteristiche del lotto, asseritamente privo di valore ambientale. La censura non è condivisibile. L’art. 34, comma 8, delle NTA richiede che i lotti siano caratterizzati da verde pertinenziale di particolare pregio e meritevoli di tutela, individuati tenendo conto della consistenza delle aree verdi e del rapporto con le costruzioni. Nel caso di specie il verde pertinenziale ha consistenza notevole. La pianificazione ha inteso preservare non solo il verde pregiato, ma le ormai rare aree interamente a giardino in un territorio fortemente urbanizzato.
È la consistenza stessa del verde a disvelarne il pregio, secondo una scelta coerente con l’obiettivo di contenimento del consumo di suolo e con le finalità climatico-ambientali della Relazione di Piano. L’assenza di vincoli paesaggistici non assume rilievo. Anche il secondo motivo, fondato su una pretesa identità di situazioni che non considera la consistenza rilevante del verde del ricorrente, è infondato.
Quanto al quarto motivo, la dotazione complessiva delle attrezzature pubbliche risulta prevista, secondo la Relazione al Piano, in misura inferiore a quella dedotta dal ricorrente e non configura quel sovradimensionamento degli standard rispetto al minimo inderogabile che imporrebbe una motivazione rafforzata. I documenti di PGT hanno peraltro motivato la scelta discrezionale, orientata a razionalizzare il sistema dei servizi e a incrementare l’attrattività urbana. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.
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Nota della Redazione
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