Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione (TAR Campania n. 3345 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. In tale fase essa può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio e, in tal caso, il giudice non può procedere allo scrutinio delle censure articolate in ricorso. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, proveniente dal procuratore costituito, impone pertanto la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando assorbita ogni ulteriore questione.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto a un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso un ateneo telematico, aveva presentato al Rettore dell’Università degli Studi Federico II di Napoli istanza di trasferimento di sede per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938. Deduceva che l’aggravarsi delle condizioni di salute della madre — affetta da malattia di Alzheimer in fase avanzata, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 — rendeva indispensabile la sua presenza continuativa. L’Ateneo rigettava l’istanza per assenza di posti disponibili e per difetto dei presupposti dei “gravi motivi”, richiamando l’Allegato 3 del D.M. n. 472/2024.
Avverso quel diniego il ricorrente proponeva ricorso, articolando censure di incompetenza e di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, con istanza di misure cautelari e prospettazione di questione di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nelle more del giudizio depositava atto di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente, con atto depositato dal procuratore costituito, ha dichiarato di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio. Tale manifestazione, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, preclude lo scrutinio delle censure articolate in ricorso.
Il Tribunale richiama il principio, qualificato come jus receptum, secondo cui il ricorrente ha la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla definizione. Sul punto è citata Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007.
Ne consegue che il giudice non può esimersi dal prendere atto della volontà dispositiva dell’azione processuale e deve pronunciare conformemente ad essa. In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile con la formula corrispondente. Restano assorbite ogni questione e ogni domanda, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni di compensazione, in considerazione dell’esito processuale della vicenda, e compensa integralmente tra le parti i costi del giudizio.
Nota della Redazione
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