Riconoscimento titolo di sostegno estero: obbligo di soccorso istruttorio e misure compensative (TAR Lazio n. 11875 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento in Italia di titoli di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione concreta e non meramente formale del percorso formativo dell’istante, anche in mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato di origine. La mancanza dei documenti di cui all’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non è di per sé ostativa al riconoscimento. Il procedimento è soggetto alle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990: l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio ex artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 e comunicare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, la cui violazione non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma. Il giudizio di radicale diversità dei percorsi formativi deve essere adeguatamente motivato, non potendo escludersi a priori l’adozione di misure compensative.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania, dopo un giudizio di ottemperanza volto a superare il silenzio inadempimento, riceveva un diniego di riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione, fondato sulla presunta radicale diversità tra la formazione estera e quella richiesta in Italia. Sulla base di tale diniego, l’Amministrazione annullava l’individuazione con riserva e risolveva il rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato della docente. Avverso tali provvedimenti, la docente proponeva ricorso deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha anzitutto richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2022, secondo cui la mancanza dei documenti previsti dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere considerata automaticamente ostativa al riconoscimento, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato. Da ciò discende l’illegittimità del diniego fondato esclusivamente sulla carenza documentale, senza che gli uffici si fossero attivati per acquisire le attestazioni mancanti.
Il Collegio ha poi rilevato la violazione delle garanzie procedimentali. In particolare, l’Amministrazione non ha richiesto alla docente le integrazioni documentali o le informazioni necessarie, onere imposto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 che disciplinano il soccorso istruttorio. Inoltre, il provvedimento di diniego non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, strumento essenziale per garantire un effettivo contraddittorio procedimentale. Il TAR ha escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, sia per la natura non vincolata del potere (che richiede una valutazione discrezionale della formazione), sia perché tale disposizione non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
Infine, il giudice ha censurato la motivazione del diniego, ritenuta carente e non adeguatamente supportata. Il giudizio di radicale diversità tra i percorsi formativi appare basato su argomenti deboli, senza che sia stata chiarita l’impossibilità di adottare misure compensative, strumento che il diritto europeo prevede anche in caso di divergenze sostanziali, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-166/2020). L’Amministrazione è pertanto obbligata a riesaminare l’istanza e a valutare l’eventuale assegnazione di tali misure.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.