Giudicato civile e ottemperanza: l’Amministrazione deve provare l’esecuzione (TAR Lazio n. 13837 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario ha carattere meramente esecutivo, essendo limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nell’ambito di tale giudizio, ove il ricorrente abbia allegato l’inadempimento dell’Amministrazione, grava sulla parte resistente l’onere di dimostrare di aver dato corretta esecuzione a quanto statuito dal giudice civile. In mancanza di tale prova, il ricorso va accolto, con condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine assegnato e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 7917/2024, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di darvi esatta esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha fornito alcuna prova o indicazione circa l’avvenuto adempimento di quanto statuito dal giudice civile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Collegio ha poi chiarito, richiamando il proprio precedente TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026, che il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato e senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Quanto all’onere probatorio, il Tribunale ha applicato i principi espressi dalla giurisprudenza (ex multis, TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025) in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore. Ha rilevato che, a fronte delle allegazioni della parte ricorrente circa l’inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, con la conseguenza che la pretesa dell’istante deve essere accolta.
Il TAR ha quindi condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, senza compenso e con il potere di sostituirsi o superare il dissenso di altre Amministrazioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine concesso. Ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo ogni eventuale decisione a una successiva fase in caso di perdurante inottemperanza, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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