White list e interdittiva antimafia: rilievo del contesto relazionale complessivo nel giudizio prognostico (TAR Emilia-Romagna n. 377 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento volto all’iscrizione nella white list, il giudizio prognostico e probabilistico sul rischio di infiltrazioni mafiose non può essere condotto frammentando e analizzando atomisticamente i singoli elementi indiziari, ma richiede una valutazione induttiva e sintetica che consideri cumulativamente i segmenti fattuali e comportamentali, al fine di verificarne il valore ermeneutico complessivo. Là dove i singoli indizi, osservati nella loro contestualità, convergano verso un quadro d’insieme univoco, essi legittimano il diniego di iscrizione, a nulla rilevando che ciascuno di essi, considerato isolatamente, possa apparire di per sé poco significativo.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa di costruzioni operante nella ricostruzione post-sisma dell’Emilia-Romagna, presentava istanza di iscrizione nella white list della Prefettura di -OMISSIS-. L’Amministrazione, nonostante la comunicazione di rinuncia all’istanza, concludeva il procedimento e adottava provvedimento di rigetto, fondato su una pluralità di elementi indiziari: la condivisione della sede legale con una società riconducibile a soggetti legati alla criminalità organizzata; i rapporti di parentela dell’amministratore con soggetti condannati per associazione mafiosa; l’assunzione di dipendenti provenienti da società colpite da interdittiva antimafia e la sussistenza di rapporti commerciali con imprese escluse dalla white list. La società impugnava il provvedimento, deducendo l’irrilevanza dei singoli elementi e contestando il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso, ritenendo infondata la doglianza con cui la ricorrente contestava l’irrilevanza dei singoli elementi indiziari. Il Collegio afferma che l’espediente retorico di frammentare e scindere le valutazioni dell’Amministrazione per contestarne atomisticamente la rilevanza probatoria non è condivisibile: nel giudizio prognostico che caratterizza i procedimenti di prevenzione, quali l’interdittiva antimafia e l’esclusione dalla white list, occorre operare valutazioni induttive e sintetiche, che mettano in relazione segmenti fattuali intrinsecamente poco significativi ma emblematici.
La Corte evidenzia che i singoli indizi, considerati nella loro contestualità e in una prospettiva finalistica unificante, disegnano un quadro d’insieme sufficientemente delineato del contesto socio-economico nel quale opera la società ricorrente. La condivisione della sede legale con una società il cui amministratore è cugino di un soggetto condannato per fatti di mafia non è elemento neutro, ma indice sintomatico di contiguità con un ambiente soggetto a infiltrazioni di stampo mafioso.
Quanto ai rapporti di parentela, il Collegio sottolinea che i precedenti rapporti societari e la costante contiguità tra i soggetti coinvolti evidenziano un radicamento e una condivisione di un sistema assiologico che rende non credibile l’affermazione di una cessazione dei rapporti. Il TAR ritiene inoltre significativo che molti dipendenti della ricorrente provengano da società riconducibili al medesimo contesto criminale e che l’esame dei precedenti penali degli stessi riveli la presenza di soggetti condannati per reati propri della manovalanza criminale.
La Corte conclude che il cumulo di tali elementi rende oltremodo arduo sostenere che il Prefetto abbia errato nel ritenere sussistente il concreto rischio di infiltrazioni. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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