Rinuncia al ricorso e dichiarazione di estinzione del giudizio (TAR Abruzzo n. 602 del 05.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio quando la parte che abbia interesse alla prosecuzione non si opponga entro il termine di legge. La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, è idonea a produrre l’effetto estintivo del processo. La mancata opposizione dell’amministrazione resistente, che si associ alla richiesta di compensazione delle spese, legittima il collegio a dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante a un concorso pubblico indetto da un Istituto Zooprofilattico, risultava terza in graduatoria tra gli idonei e prima tra i non vincitori, dopo lo scorrimento della graduatoria fino alla seconda posizione. Successivamente, l’ASL di Teramo indiceva un nuovo concorso per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, ignorando la graduatoria ancora vigente. Avverso tale provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. La domanda cautelare veniva respinta in primo grado, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, accoglieva l’istanza ai soli fini della sollecita fissazione del merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente notificava alla ASL di Teramo un atto di rinuncia al ricorso, al quale l’amministrazione dichiarava di non opporsi, associandosi alla richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il disposto dell’art. 84 cod. proc. amm., il quale disciplina l’istituto della rinuncia al ricorso. Tale norma richiede che la dichiarazione sia sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e sia depositata presso la segreteria ovvero resa in udienza e documentata nel verbale.
Il Collegio ha accertato la ritualità della rinuncia, in quanto la dichiarazione era stata sottoscritta dal difensore, notificata alla ASL di Teramo in data antecedente di oltre dieci giorni all’udienza e depositata in giudizio. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione resistente, costituita nel processo, aveva espressamente dichiarato di non opporsi alla rinuncia, condizione necessaria per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, compensando integralmente le spese di lite in ragione della concorde richiesta delle parti. La pronuncia si limita a prendere atto della volontà abdicativa della ricorrente e dell’assenza di opposizione della controparte, senza entrare nel merito delle censure proposte avverso la deliberazione di indizione del concorso.
Nota della Redazione
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