Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 1230 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente al venir meno dell’utilità concreta della pronuncia, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Quando la parte ricorrente rappresenta in udienza l’avvenuto pagamento del dovuto e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice non è chiamato a esaminare il merito delle censure e definisce il processo con pronuncia in rito. In tale ipotesi la regolazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del Collegio, che può disporne la compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava con il ricorso introduttivo gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario: il decreto interministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida attuative, l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale 29 luglio 2019.
Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente gravava i successivi provvedimenti applicativi adottati da numerose Regioni e Province autonome, con i quali venivano individuate le aziende fornitrici e quantificate le quote di ripiano poste a loro carico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce la controversia senza esaminare il merito delle numerose censure articolate. Il thema decidendum si concentra su una circostanza processuale sopravvenuta: all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il procuratore della ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento del dovuto in favore delle Regioni e Province autonome e ha conseguentemente dichiarato la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale prende atto di tale dichiarazione e delle risultanze documentali, rilevando che è venuta meno l’utilità concreta che la pronuncia di annullamento avrebbe potuto arrecare alla sfera giuridica della ricorrente. La pronuncia in rito assorbe ogni ulteriore questione, processuale e sostanziale, sollevata dalle parti.
Sulla base di tale carenza sopravvenuta, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo unitamente ai motivi aggiunti, senza scendere all’esame della legittimità degli atti ministeriali e regionali impugnati.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti, valorizzando la natura meramente processuale della pronuncia e la reciproca soccombenza solo formale. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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