Requisito di esecuzione e proroga tecnica nel silenzio sulla fase cautelare (TAR Basilicata n. 19 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un immobile idoneo, dichiarata in gara ai sensi dell’art. 9 del disciplinare, costituisce requisito di esecuzione del servizio e non requisito di ammissione alla procedura comparativa; la sua carenza è condizione per la stipulazione del contratto e non legittima l’esclusione. La commissione giudicatrice è validamente composta se i membri, nel loro insieme, dispongono di professionalità idonee ad esprimere le valutazioni discrezionali richieste, non essendo necessaria una competenza specifica in capo a ciascun componente per ogni aspetto dell’oggetto del contratto. La “proroga tecnica” dell’affidamento al precedente gestore non è un esito necessitato della mancata stipulazione con l’operatore entrante, ma atto discrezionale dell’Amministrazione, il cui recupero di potere è legittimo quando la fase cautelare si sia conclusa senza decisione per scelta processuale della parte interessata.

Il Fatto

La società cooperativa sociale Lilliput onlus ha impugnato gli atti della procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). L’aggiudicazione è avvenuta in favore del Consorzio Officine Solidali. Con motivi aggiunti la ricorrente ha altresì avversato la successiva determinazione comunale di revoca della proroga tecnica del servizio in suo favore, disposta nelle more della fase cautelare. All’udienza cautelare la ricorrente aveva chiesto il rinvio, dichiarando l’intendimento di proporre motivi aggiunti avverso l’esito della gara: iniziativa cui non ha poi dato seguito, essendo i motivi aggiunti effettivamente depositati riferiti ad altro atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto respinto la prima censura relativa alla presunta inesistenza dell’immobile indicato dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 9 del disciplinare. La norma qualifica testualmente la disponibilità dell’unità abitativa quale requisito di esecuzione e non di ammissione, sicché la verifica demandata alla stazione appaltante non attiene alla partecipazione ma all’oggetto della prestazione. La visura catastale prodotta in giudizio ha peraltro comprovato l’esistenza e la regolare classificazione dell’immobile, rendendo la doglianza anche sprovvista di fondamento fattuale.

Sulla seconda censura, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. La normativa postula che i commissari posseggano esperienza e competenza tali da consentire valutazioni di natura complessa sull’oggetto del contratto, ma non che ogni singolo componente abbia una specializzazione in tutti i settori coinvolti: le professionalità possono integrarsi reciprocamente, come nel caso in cui il presidente, preposto all’Ufficio affari generali del Comune, disponga di idonea competenza amministrativa e gli altri membri vantino specifica esperienza nel settore dei servizi sociali.

La terza doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità laddove contestava le modalità di valutazione delle offerte tecniche senza muovere alcuna censura specifica al merito delle valutazioni, risultando la commissione attenuta alle disposizioni del disciplinare.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto infondata la dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La proroga tecnica era stata limitata alla definizione della fase cautelare: essendo stata tale fase conclusa senza decisione per volontà della stessa ricorrente, che aveva istato il rinvio, l’Amministrazione ha recuperato la piena discrezionalità circa l’opportunità di rinnovare la proroga. La scelta di affidare in via d’urgenza il servizio all’aggiudicataria risulta così legittima, mentre la posizione del precedente affidatario degrada a interesse di mero fatto, non tutelabile in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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