Ottemperanza e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 297 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando l’attività amministrativa sopravvenuta risulti integralmente satisfattiva della pretesa azionata e tale esecuzione emerga in modo cristallino dagli atti. In difetto di prova documentale dell’avvenuta esecuzione, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza virtuale, quando il ricorrente abbia dovuto esperire il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il loro diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero alla relativa attivazione per importi determinati, oltre interessi legali.

La sentenza presupposta, pubblicata il 22 marzo 2024, è stata notificata e sarebbe passata in giudicato. Con ricorso notificato e depositato il 4 novembre 2025 le ricorrenti hanno chiesto i provvedimenti necessari ad assicurare l’esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Con memoria del 20 marzo 2026 il difensore delle ricorrenti ha rappresentato che l’Amministrazione, alla fine di gennaio 2026, aveva eseguito la sentenza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni del difensore, ma rileva che esse non sono suffragate da alcun corredo documentale. Da tale carenza probatoria non può dunque desumersi la piena satisfattività della pretesa fatta valere.

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere costituisce pronuncia di merito, conseguente all’accertamento del sopravvenuto assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente e interamente satisfattivo della pretesa azionata. Tale esito, una volta accertato, non è più revocabile in dubbio.

Ne deriva che la cessazione può essere dichiarata solo quando intervenga, in pendenza del giudizio, una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, e che questa debba risultare in modo cristallino dagli atti. Nel caso concreto manca la documentazione attestante l’integrale esecuzione della sentenza della cui ottemperanza si tratta.

Il Collegio ritiene nondimeno sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso e delle domande in esso contenute. Non è quindi necessaria una pronuncia sul merito e il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale, considerato che le ricorrenti hanno dovuto esperire il rimedio dell’ottemperanza, ritualmente proposto, per ottenere l’esecuzione della sentenza. Esse sono liquidate in misura contenuta, tenuto conto della natura del contenzioso e della sua serialità, oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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