Requisito idoneità professionale e oggetto sociale pertinente in gara sanitaria (TAR Lazio n. 283 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione al registro delle imprese per attività pertinenti con quelle oggetto di affidamento va verificato in rapporto all’oggetto principale della procedura, e non alle singole prestazioni accessorie. Quando la gara ha ad oggetto la fornitura di strumentazione analitica corredata di posa in opera consistente nel solo collegamento alle predisposizioni impiantistiche esistenti, senza realizzazione di nuovi impianti, la partecipazione è consentita all’operatore il cui oggetto sociale comprenda il commercio e l’assistenza tecnica delle apparecchiature, ivi inclusa l’installazione e la manutenzione. Non è quindi invocabile l’esclusione per difetto di iscrizione camerale pertinente, né la necessità di abilitazioni impiantistiche ai sensi del DM 37/2008. L’eccezione di irricevibilità per decorrenza del termine di impugnazione è superata quando la lex specialis impone la comunicazione dell’aggiudicazione a mezzo PEC tramite la piattaforma telematica, decorrendo da tale adempimento il termine per il gravame.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 25 agosto 2025, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 di una procedura aperta indetta per la fornitura di sistemi di strumentazione, macchine e reagenti destinati a una struttura sanitaria. Alla gara, per il lotto in questione, avevano concorso due soli operatori economici: la ricorrente, collocatasi seconda in graduatoria, e la società controinteressata, risultata aggiudicataria.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione per mancato possesso, in capo alla controinteressata, del requisito di idoneità professionale prescritto dalla legge di gara, ossia l’iscrizione camerale per attività pertinenti. Si sono costituite la stazione appaltante e l’aggiudicataria, eccependo la tardività del ricorso; la controinteressata ha inoltre proposto ricorso incidentale escludente. Respinta la domanda cautelare, la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. La lex specialis prevede che le comunicazioni relative all’aggiudicazione avvengano tramite il domicilio digitale indicato dagli operatori, con pubblicazione sulla piattaforma telematica. Da ciò il Tribunale deduce che il termine per l’impugnazione decorre dal perfezionamento di tale comunicazione, coincidente con la pubblicazione sulla piattaforma: la notifica intervenuta il 25 agosto 2025, durante la sospensione feriale, è dunque tempestiva.
Nel merito, il motivo è respinto. La ricorrente sosteneva che l’oggetto sociale della controinteressata — società commerciale operante nel settore delle apparecchiature per ospedali — non fosse pertinente con le attività di installazione e collegamento della cappa aspirante e di rimozione dell’impianto esistente, trattandosi di prestazioni impiantistiche riservate a operatori abilitati ai sensi del DM 37/2008.
Il Tribunale ricostruisce l’oggetto effettivo della procedura, che consiste nel noleggio di un sistema di colorazione, asciugatura e montaggio dei vetrini, con fornitura di reagenti e consumabili e assistenza tecnica. La cappa aspirante, con i relativi allacci, rappresenta una componente accessoria e marginale dell’offerta, non la prestazione principale.
Dal Capitolato tecnico emerge che il fornitore deve provvedere al collegamento fino alle predisposizioni esistenti, senza realizzare impianti di aspirazione o elettrici, restando a carico della stazione appaltante ogni eventuale adeguamento impiantistico. Cadono quindi i presupposti della tesi attorea: l’oggetto della gara non è attività impiantistica.
Ne deriva che la controinteressata soddisfa il requisito di idoneità professionale, poiché il proprio oggetto sociale comprende il commercio, la riparazione e la fabbricazione di apparecchiature per ospedali e laboratori, gli strumenti scientifici e la relativa assistenza tecnica, nozione che include installazione, manutenzione e formazione del personale.
Il ricorso principale è dunque respinto. Il ricorso incidentale, proposto in via escludente dalla controinteressata, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più necessaria la relativa decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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