L’ottemperanza per la carta docente non basta a giustificare le astreintes contro il Ministero (TAR Lombardia n. 3960 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza si conclude con l’accoglimento del ricorso quando l’amministrazione, ritualmente messa in mora, non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. In tale evenienza, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto anche alla luce delle peculiarità del debitore pubblico, dei vincoli normativi e di bilancio e dell’esiguità del credito.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La pronuncia, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Si costituiva il Ministero, resistendo con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali, e la resistente, costituitasi, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Il credito, non contestato nell’an e nel quantum, ha quindi fondato l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di inottemperanza del Ministero e assegnazione del termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha rigettata, richiamando il potere di escludere le astreintes quando la loro applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie, hanno assunto rilievo le specifiche difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione del carattere seriale della controversia, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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