Inammissibile l’ottemperanza senza prova del passaggio in giudicato del titolo (TAR Emilia-Romagna n. 250 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento del giudice ordinario, il ricorrente ha l’onere di depositare, unitamente al ricorso, la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato. Tale attestazione costituisce condizione di ammissibilità della domanda, perché il comando giudiziale da eseguire deve essere contenuto in un provvedimento non più suscettibile di impugnazione o opposizione. Il termine “eventuale” impiegato dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. riguarda esclusivamente l’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, non quelli del giudice ordinario. L’omesso deposito dell’attestazione di cancelleria determina l’inammissibilità del ricorso, restando salva la facoltà di proporre un nuovo ricorso nel termine decennale di prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza esecutiva n. 12/2022, emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, e pubblicata il 12.01.2022. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio il Collegio tratteneva la causa in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per mancata prova del passaggio in giudicato del titolo azionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm., secondo cui l’azione di ottemperanza si propone con ricorso, unitamente al quale deve essere depositata in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Rileva il Tribunale che l’aggettivo “eventuale” va riferito ai soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm..

Per i provvedimenti del giudice ordinario, invece, la prova della definitività è requisito essenziale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 6905 del 2011, oltre a Cons. Stato, Sez. V, n. 5645 del 2015 e TAR Campania, Napoli, n. 729 del 2013, che confermano come la prova debba essere fornita unitamente al ricorso, integrando una condizione di ammissibilità.

Il Tribunale sottolinea che l’attestazione del passaggio in giudicato è agevolmente documentabile mediante la relativa certificazione della Cancelleria del Tribunale. Nel caso concreto, essa non è stata prodotta con il deposito del ricorso, con conseguente inammissibilità per difetto del requisito di cui all’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm..

Il Collegio richiama anche la giurisprudenza costituzionale — Corte cost., ord. n. 122 del 2005 e ord. n. 44 del 2006 — che ha dichiarato manifestamente infondate le censure di incostituzionalità della normativa processuale amministrativa nella parte in cui non consente l’uso del giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario esecutive ma non passate in giudicato. L’esigenza di stabilità del giudicato riflette un accertamento definitivo del diritto fatto valere e della condanna dell’amministrazione alla sua attuazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, ferma restando la facoltà del ricorrente di proporre un nuovo ricorso per l’ottemperanza del medesimo titolo entro il termine decennale di prescrizione. Le spese di causa sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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