Criteri di valutazione della prova orale e obbligo di indicatori quantitativi (TAR Abruzzo n. 184 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di un concorso pubblico, nel predisporre i criteri di valutazione della prova orale, non assolve all’obbligo di adeguata motivazione se si limita a fissare i soli descrittori qualitativi, senza individuare i indicatori quantitativi, ossia i livelli di ciascun descrittore ai quali corrisponde il punteggio numerico. L’attribuzione di un voto numerico è legittima solo se traducibile, a valle, in una motivazione analitica risalendo ai parametri predeterminati. L’affiancamento di un aggettivo qualificativo (eccellente, ottimo, buono e simili) non colma la lacuna, perché equivale al voto e non esprime il livello raggiunto. In difetto, la valutazione è illegittima e la prova orale deve essere ripetuta, con formulazione di un giudizio discorsivo in luogo del solo voto.

Il Fatto

La ricorrente impugna innanzi al TAR Abruzzo gli atti della commissione giudicatrice del concorso indetto con D.D.G. n. 646/2022, segnatamente i verbali di predisposizione dei criteri di valutazione della prova orale e di attribuzione dei punteggi, nonché la graduatoria finale pubblicata con D.D.G. del 14.07.2023 n. 587/2023. Lamenta la mancata predeterminazione dei parametri di giudizio e la carente specificazione dei criteri, con violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 97 Cost.

L’Università intimata resiste al ricorso. Alcuni candidati intervengono ad opponendum, eccependo il difetto di interesse della ricorrente per mancata dimostrazione della prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il collegio scrutinizza anzitutto l’eccezione processuale. La ritiene infondata: poiché le censure mirano all’annullamento e alla ripetizione dell’intera prova orale, e non al conseguimento di una collocazione utile in graduatoria, non grava sulla ricorrente alcun onere di prova di resistenza.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Dalla griglia di valutazione emerge che manca la preordinazione dei parametri di giudizio mediante una descrizione esauriente dei livelli (eccellente, più che ottima, ottima, buona, discreta, sufficiente, scarsa), ai quali è agganciato il punteggio numerico. La commissione avrebbe dovuto predisporre griglie complete di descrittori qualitativi e indicatori quantitativi per ciascun elemento oggetto di verifica.

Il collegio richiama l’orientamento secondo cui i criteri predeterminati costituiscono adeguata tecnica di motivazione solo se contengono non soltanto i descrittori rilevanti, ma anche gli indicatori che esprimono a quale livello dei descrittori corrisponda una certa valutazione numerica (Cons. Stato, sez. III, n. 6618 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 1556 del 2016; TAR Pescara n. 266 del 2023). Ove la commissione abbia fissato i soli elementi oggettivi, è tenuta a spiegare a valle, con motivazione discorsiva, perché abbia attribuito un certo voto.

Nel caso concreto la commissione ha individuato soltanto i descrittori, senza stabilire a quali livelli corrispondano i voti da 1 a 24. Non vale a sanare la lacuna l’aggettivo affiancato al voto, che equivale al voto stesso. È inoltre mancato il giudizio che avrebbe dovuto spiegare ex post l’insufficienza della prova della ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ripetizione della prova orale della sola ricorrente, previa nomina di nuova commissione, da concludersi con un giudizio in luogo del solo voto numerico. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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