Improcedibilità per accordo regolatorio sopravvenuto (TAR Emilia-Romagna n. 954 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, che deve persistere per tutto il corso del giudizio, è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che connotano l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., ossia la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale divenga inidoneo ad arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente. Qualora l’interessato dichiari espressamente la propria carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi una declaratoria in conformità.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, impugnava l’autorizzazione alla manomissione stradale rilasciata dal Comune di Ravarino ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n. 259/2003, nonché la determinazione della Provincia di Modena n. 99 del 21.1.2021, contenente il nulla osta per l’occupazione del suolo e sottosuolo finalizzata alla posa di fibra ottica con tecnica NO DIG. La contestazione riguardava le modalità di scavo e di ripristino imposte, ritenute non conformi alla normativa vigente e a quanto richiesto dalla società.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione, essendo stato raggiunto un accordo con la Provincia sulla regolamentazione degli interventi, con conseguente cessazione delle criticità denunciate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il principio per cui l’interesse a ricorrere deve possedere i medesimi requisiti dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., dovendo sussistere una lesione concreta e attuale e un’effettiva utilità derivante dall’eventuale annullamento. Ne discende che l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre ogni qualvolta l’annullamento giurisdizionale non sia più in grado di arrecare alcun vantaggio alla sfera giuridica del ricorrente.
Il Collegio ha quindi valorizzato la dichiarazione espressa dai difensori della parte ricorrente, quali domini dell’azione, circa il sopravvenuto difetto di interesse. In presenza di tale dichiarazione, il giudice non può decidere nel merito né attivare poteri officiosi, dovendo limitarsi a recepire la volontà della parte in ossequio al principio dispositivo.
La circostanza che le criticità originariamente denunciate fossero venute meno a seguito dell’accordo intervenuto con l’amministrazione ha confermato l’inidoneità di una pronuncia di merito a produrre utilità per la ricorrente, rendendo il ricorso improcedibile. Conforme istanza della ricorrente e senza opposizione della Provincia, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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