Inammissibile l’ottemperanza senza notifica del titolo alla sede reale della P.A. (TAR Sicilia n. 1592 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di un giudicato, proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., deve essere notificato alle parti del giudizio di prime cure e, ove il titolo implichi l’obbligo della P.A. di pagare una somma di denaro, il titolo stesso va notificato presso la sede reale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. con modificazioni nella legge n. 30/1997. La mancata produzione della certificazione del passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm. integra una condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio, che rende il gravame inammissibile. Ove tali profili siano stati ritualmente segnalati ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e non risultino sanati, il giudice amministrativo dichiara l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente agiva in forza di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato l’obbligo dell’Amministrazione regionale di corrispondere la somma di € 45.450,35, in adempimento alle obbligazioni nascenti da un rapporto di finanziamento POR-FESR 2007/2013. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., la società domandava l’accertamento dell’obbligo di dare piena esecuzione al titolo, la condanna al pagamento della somma con rivalutazione e interessi, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma giornaliera per il ritardo.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. Nel corso della prima camera di consiglio il Tribunale rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., plurimi profili di inammissibilità e assegnava termine alla ricorrente per dedurre e sanare; la trattazione era differita per consentire il rinnovo della notificazione e il rispetto del termine di costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale dell’ottemperanza. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. deve essere notificato alle parti del giudizio di prime cure. Richiama, in proposito, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, sent. 07.01.2023, n. 229.
Il Tribunale esamina poi il tema della notificazione del titolo. Ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. con modificazioni nella legge n. 30/1997, quando il titolo implichi l’obbligo della P.A. di pagare una somma di denaro, lo stesso deve essere notificato presso la sede reale dell’Amministrazione intimata. Sul punto richiama T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. 11.12.2025, n. 554. Nel caso di specie il ricorso risultava notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso la sede reale dell’Amministrazione: notificazione, dunque, erronea.
Sul terzo profilo, il Collegio aderisce a un indirizzo consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per l’ottemperanza ove non sia stata depositata la certificazione del passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., poiché tale carenza è di per sé idonea a determinare l’esito processuale e, trattandosi di condizione dell’azione, è soggetta a rilievo d’ufficio (richiama T.A.R. Basilicata, Sez. I, sent. 11.11.2024, n. 573).
Nessuno dei profili già segnalati nella prima camera di consiglio risulta essere stato sanato dalla ricorrente. Le controdeduzioni della società non superano i rilievi: resta erronea la notificazione del gravame e resta previa la notificazione del titolo ad Amministrazione diversa da quella legittimata passivamente. Spetta al giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., dichiarare l’inammissibilità del ricorso quando sussistono ragioni ostative ad una pronuncia di merito.
Data la non particolare complessità delle questioni, il Tribunale prescinde da ogni pronuncia sulle spese. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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