Ottemperanza al giudicato civile sulla cittadinanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 687 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione, che abbia acquisito efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 702-ter, comma 6, cod. proc. civ., rientra tra i provvedimenti equiparati alla sentenza passata in giudicato, dei quali può essere chiesta l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, secondo l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione integrale del giudicato e, per il caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece negata quando ricorrono altre ragioni ostative, valutate in concreto, e la sola nomina del commissario appare misura sufficientemente acceleratoria dell’adempimento.
Il Fatto
Quattro ricorrenti hanno agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza all’ordinanza del Tribunale ordinario di Brescia che, a definizione di un giudizio civile, aveva accertato la loro condizione di cittadini italiani per discendenza e aveva ordinato all’Ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle comunicazioni alle autorità consolari.
Il Comune individuato quale competente, di nascita dell’avo, non ha dato corso agli adempimenti neppure dopo i solleciti. Il Ministero dell’Interno si è costituito di mera forma; il Comune non si è costituito e non ha depositato la relazione richiesta con l’ordinanza istruttoria. I ricorrenti hanno quindi chiesto la nomina di un commissario, il risarcimento del danno e la condanna a una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il presupposto processuale. L’ordinanza del giudice civile è passata in giudicato, come attesta la certificazione della cancelleria: è dunque integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ammette pacificamente il rito dell’ottemperanza per l’esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario, richiamando la giurisprudenza amministrativa che si è espressa in tal senso.
Il passaggio decisivo è sistematico: il legislatore stabilisce che l’ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo e, se non appellata nei termini, produce gli effetti dell’art. 2909 cod. civ.. Si tratta perciò di un provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato, azionabile con l’ottemperanza. Quanto alla competenza, essa spetta al TAR nel cui ambito ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia, individuato nel Tribunale di Brescia.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno e, per esso, dell’Ufficiale di stato civile del Comune di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza, provvedendo alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni relative alla cittadinanza e alle comunicazioni consolari, nel termine di trenta giorni.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Cremona, con facoltà di delega. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, e il suo compito non consiste nel curare l’interesse pubblico ma nel dare attuazione al comando contenuto nella pronuncia.
Sono invece respinte le richieste risarcitorie, prive di allegazione e prova dei pregiudizi, e la domanda di penalità di mora. Il Collegio esclude l’astreinte per la sussistenza di altre ragioni ostative, da valutare in concreto: la complessità gestionale del contenzioso seriale in materia e la sufficienza, in chiave acceleratoria, della sola nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.