Termine trenta giorni per l’impugnativa dell’affidamento in house anche per i servizi pubblici locali (TAR Liguria n. 996 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a una società in house providing costituisce una “procedura” ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a., con la conseguente applicazione del rito speciale in materia di contratti pubblici. Il ricorso avverso la deliberazione di affidamento in house deve pertanto essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 3, c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’atto. Tale termine si applica anche quando l’affidamento non è disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023 ma dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali, atteso che la disposizione processuale non contiene alcun riferimento limitativo al codice dei contratti pubblici. Non integra gli estremi dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. la mera prospettazione di una tesi interpretativa difforme, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e di un dato normativo di chiaro tenore letterale.
Il Fatto
Una società operante nel settore della gestione della sosta tariffata ha impugnato le deliberazioni con cui il Comune di Savona aveva disposto l’affidamento in house del servizio di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati alla società TPL Linea s.r.l., per una durata di dieci anni. La ricorrente ha dedotto la mancata sussistenza del requisito del controllo analogo e la carente motivazione della scelta del modello in house. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato il ricorso secondo il rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a., richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’affidamento diretto a un ente in house è riconducibile al concetto di “procedure” utilizzato dal codice del processo amministrativo. Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’eccezione di tardività: la delibera consiliare gravata è stata affissa all’albo pretorio dal 1° al 16 agosto 2025, mentre l’impugnazione è stata notificata il 28 ottobre 2025, oltre il termine di trenta giorni.
La ricorrente sosteneva che il rito speciale si applicasse solo alle procedure disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023 e non anche agli affidamenti in house di servizi pubblici locali regolati dal d.lgs. n. 201/2022. Il TAR ha respinto tale ricostruzione, rilevando che il riferimento limitativo al codice dei contratti non compare nel terzo comma dell’art. 120 c.p.a., il quale fissa il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house.
Sul piano sistematico, il Collegio ha osservato come sarebbe irrazionale e contrario a un canone di certezza del diritto distinguere il termine di impugnazione a seconda che l’affidamento riguardi un servizio pubblico locale o meno. La norma processuale, pur facendo salva la disciplina sostanziale del d.lgs. n. 201/2022, non prevede alcuna regola processuale derogatoria.
Il TAR ha infine escluso la configurabilità di un errore scusabile ai fini della rimessione in termini, non essendo state allegate ragioni di impedimento oggettivo né ricorrendo l’ipotesi delle “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto”, stante il carattere consolidato e risalente dell’orientamento giurisprudenziale sull’applicabilità del rito appalti agli affidamenti in house. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato irricevibile per tardività, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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