Danno da illegittimo collocamento a riposo e onere della prova (TAR Lazio n. 864 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è retta dal principio dell’onere della prova di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sicché il ricorrente deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.: fatto illecito, evento dannoso ingiusto, nesso di causalità e colpa dell’apparato amministrativo. La colpa è integrata dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione e non è esclusa dall’esito altalenante del giudizio di merito quando l’amministrazione abbia omesso di dare tempestiva esecuzione agli ordini cautelari del giudice amministrativo. Il danno da illegittimo collocamento a riposo comprende il lucro cessante per le differenze retributive non percepite, con la decurtazione dell’aliunde perceptum, mentre il danno biologico richiede la prova del nesso eziologico esclusivo tra il provvedimento illegittimo e il pregiudizio alla salute.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della polizia penitenziaria dal 1988, dopo essere stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio di istituto con possibilità di impiego nei ruoli civili, chiedeva il trasferimento ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 443/1992. L’amministrazione rigettava la domanda all’esito di una prova teorico-pratica e lo collocava a riposo per infermità. Dopo un primo rigetto in primo grado, il Consiglio di Stato annullava i provvedimenti in via definitiva con la sentenza n. 3203 del 2019.
Il ricorrente agiva quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo di non aver percepito gli emolumenti per il periodo intercorrente tra il collocamento a riposo e l’effettiva presa di servizio nei ruoli civili, avvenuta solo ad aprile 2011.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità, ritenendo la domanda sufficientemente precisa sia nel petitum sia nella causa petendi, avendo il ricorrente indicato con chiarezza le voci di danno azionate.
Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità, ravvisando nell’illegittimo diniego di trasferimento una condotta antigiuridica foriera di un danno ingiusto, costituito dalla lesione del diritto al lavoro. Ha poi ritenuto integrata la colpa d’apparato, valorizzando la tardività con cui il Ministero aveva dato esecuzione alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, che avevano già intimato l’utilizzazione del ricorrente nell’impiego civile: il trasferimento era stato disposto solo un anno dopo l’ultima ordinanza.
Quanto al danno patrimoniale, il TAR ha riconosciuto la sussistenza di un lucro cessante pari alla differenza tra gli emolumenti che il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto eventualmente ottenuto ad altro titolo, secondo la regola della decurtazione dell’aliunde perceptum, con interessi e rivalutazione. Ha tuttavia escluso valore probatorio alla tabella di conteggio prodotta dalla parte, trattandosi di documentazione non ufficiale, e ha disposto che l’amministrazione formuli una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Il TAR ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico, rilevando che il certificato medico prodotto non proveniva da una struttura sanitaria pubblica e che non era stato compiutamente dimostrato il nesso eziologico esclusivo tra il provvedimento illegittimo e il pregiudizio alla salute del ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
“`
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.