Recupero di contributi pubblici e riparto di giurisdizione: spetta al giudice ordinario la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione (TAR Puglia n. 187 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, in cui la posizione del richiedente è di interesse legittimo, dalla fase successiva alla concessione del beneficio, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. La giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché fondati sull’inadempimento delle obbligazioni assunte. La giurisdizione amministrativa permane solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o un annullamento o una revoca per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. appartiene comunque alla giurisdizione del giudice ordinario, non inerendo all’esercizio di poteri pubblicistici.
Il Fatto
L’Ente ricorrente, operante nel settore della formazione professionale, era risultato assegnatario di sovvenzioni per l’espletamento di progetti formativi finanziati nell’ambito del POR Puglia 2007-2013, con la Provincia di Bari (oggi Città Metropolitana) quale organismo intermedio. All’esito delle verifiche amministrative e contabili, la Regione Puglia aveva riconosciuto ammissibile solo parte delle spese rendicontate, e la Città Metropolitana aveva avviato il recupero delle somme indebitamente erogate, culminato nell’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910. L’Ente ha impugnato l’ingiunzione e gli atti presupposti dinanzi al TAR, deducendo plurimi vizi di legittimità e avanzando, in via gradata, domanda di indebito arricchimento nei confronti delle amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato principio, confermato dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014, secondo cui il riparto in materia di contributi pubblici va ancorato alla natura della situazione soggettiva azionata. Nel caso di specie, le contestate determinazioni di decurtazione dei contributi erano state adottate a valle dell’esecuzione dei progetti, in conseguenza delle anomalie riscontrate nelle spese rendicontate (errata quantificazione del costo del personale, mancata produzione di documentazione, carenze documentali, pagamenti in contanti). La fattispecie non atteneva alla fase pubblicistica della concessione né a un riesame in autotutela, ma alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, per addotti inadempimenti dell’Ente agli obblighi convenzionalmente assunti, configuranti violazioni di obbligazioni di natura privatistica. Ne conseguiva la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha poi escluso la ricorrenza della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., evidenziando la non equiparabilità tra concessione di beni pubblici ed erogazione di denaro, atteso che il finanziamento implica l’acquisizione della piena proprietà delle somme da parte del beneficiario. Ha inoltre richiamato la riserva a favore del giudice ordinario delle questioni patrimoniali relative a corrispettivi, canoni e indennità, qualunque sia il nomen utilizzato. Parimenti esclusa la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., mancando i tratti caratteristici della concessione di pubblico servizio, quale l’assunzione del rischio di domanda e il rapporto triadico con l’utenza finale, trattandosi invece di finanziamento di progetti formativi selezionati dall’amministrazione.
Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, il TAR ha osservato che essa non inerisce all’esercizio di poteri pubblicistici e radica comunque la giurisdizione del giudice ordinario, salvo il limite interno del divieto di annullamento o modifica dei provvedimenti amministrativi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge, e compensazione delle spese processuali in ragione dell’esito di rito.
Nota della Redazione
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