Giudizio di ottemperanza: interessi e spese accessorie dovuti su condanna alle spese (TAR Campania n. 185 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che condanni l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario, l’inottemperanza si presume provata ove il debitore costituito non contesti i fatti dedotti dal creditore e non offra la prova dell’avvenuta esecuzione, in forza del principio di non contestazione. Sulla somma liquidata competono gli interessi legali ex art. 1282 c.c., quali interessi corrispettivi, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sino al soddisfo, anche in assenza di espressa statuizione del giudice. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio — pubblicazione, esame, notifica della sentenza e contributo unificato — mentre restano escluse le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Ministero resistente era stato condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 750,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Notificata la sentenza munita di formula esecutiva, il creditore deduce il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione.

Il ricorrente chiede pertanto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di compimento degli atti esecutivi, la nomina di un commissario ad acta, il riconoscimento di rivalutazione e interessi sino all’effettivo pagamento, la condanna alle spese con attribuzione al procuratore antistatario e il rimborso delle spese di registrazione e del contributo unificato. Il Ministero si costituisce con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l’adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre spetta al debitore la prova del fatto estintivo. Il Ministero, costituendosi, non ha contestato i fatti dedotti né provato l’avvenuta esecuzione: l’inottemperanza è dunque provata sulla base delle sole allegazioni di parte ricorrente e in forza del principio di non contestazione.

Sussistono gli ulteriori presupposti: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal certificato di Segreteria, e il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta l’11 aprile 2025, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza esecuzione del dictum giudiziale.

La domanda è accolta: si ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nella parte azionata, con pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Quanto agli interessi legali ex art. 1282 c.c., il Collegio ne riconosce la debenza, anche in mancanza di espressa statuizione, sulla somma liquidata a decorrere dal passaggio in giudicato del titolo e fino al soddisfo, richiamando TAR Napoli, Sez. III, n. 364/2022 e Cass. civ. n. 3944/1999.

Sul piano delle spese accessorie il Tribunale distingue: sono dovute le spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Va quindi riconosciuto il rimborso del contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza ottemperanda.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari ai pagamenti nell’ulteriore termine di sessanta giorni, con spese della funzione commissariale a carico dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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