Non luogo a provvedere sull’istanza di proroga del commissario ad acta in caso di avvenuto adempimento (TAR Abruzzo n. 421 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di proroga del termine per l’esecuzione dell’incarico proposta dal commissario ad acta deve essere dichiarata improcedibile, con non luogo a provvedere, quando l’adempimento risulti già intervenuto. L’avvenuta esecuzione dell’incarico può essere provata dalla documentazione depositata dall’Amministrazione, la quale è idonea ad attestare il compimento dell’attività demandata, ancorché la relativa produzione avvenga in prossimità della camera di consiglio. La conferma della parte ricorrente circa l’avvenuto adempimento costituisce ulteriore elemento che rende priva di oggetto la richiesta di proroga.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al ricalcolo di quanto spettante agli istanti. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, il TAR Abruzzo, con ordinanza collegiale, aveva nominato un commissario ad acta, fissando un termine per l’adempimento dell’incarico.
Il commissario ad acta, con nota depositata in data 29 aprile 2026, chiedeva una proroga di trenta giorni del termine, giustificandola con la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della documentazione necessaria per l’emissione degli ordini di pagamento. Nelle more, il Ministero depositava documentazione attestante l’avvenuto adempimento dell’incarico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato l’istanza di proroga alla luce della sopravvenienza verificatasi nel corso del giudizio. L’istanza del commissario ad acta risultava giustificata dalla necessità di acquisire documentazione dai ricorrenti, ma l’esigenza era venuta meno in quanto il Ministero aveva provveduto al deposito degli atti necessari.
L’avvenuto adempimento, attestato dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione in data 9 giugno 2026 e confermato dalla parte ricorrente con nota del 29 maggio 2026, ha determinato il venir meno dell’interesse alla concessione della proroga. In tal senso, il Collegio ha rilevato come l’incarico commissariale risultasse ormai eseguito, rendendo la richiesta di dilazione priva di oggetto.
La pronuncia di non luogo a provvedere consegue alla natura strumentale dell’istanza di proroga: essendo venuto meno il presupposto – la pendenza del termine per l’adempimento – non residua alcuna utilità nella decisione sulla richiesta. Il Tribunale ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere, limitandosi a disporre la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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