L’ottemperanza non integra il giudicato civile se servono accertamenti di merito (TAR Sicilia n. 1553 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può arricchire, integrare o specificare il giudicato civile mediante una formazione progressiva dello stesso. La determinazione di quanto dovuto, quando l’entità delle spettanze è contestata, costituisce questione di merito che esula dal perimetro dell’ottemperanza e va decisa dal competente giudice di cognizione. Il divieto opera anche nei confronti del commissario ad acta, ogni volta che la quantificazione non si traduca in mere e automatiche operazioni di calcolo, scevre da contestazioni in fatto o in diritto. Il ricorso per ottemperanza che postuli siffatta attività cognitoria è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Messina del 24 maggio 2018, n. 503, con la quale era stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune avverso un lodo arbitrale e il lodo era stato confermato.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto nei confronti della sentenza d’appello anziché del lodo, e per il difetto della notifica della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell’ente ai sensi dell’art. 14 del DL 669/1996. Nel merito ha dedotto di aver già corrisposto la complessiva somma di euro 243.345,20, contestando la quantificazione operata dal ricorrente. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 aprile 2024, dopo che il Collegio aveva dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa profili di inammissibilità rilevati d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il deposito documentale effettuato dal ricorrente il 10 aprile 2024, dal quale dovrebbe trarsi prova dell’avvenuta notifica della sentenza in forma esecutiva anche all’ente. Il deposito è dichiarato inammissibile per violazione del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il Tribunale precisa tuttavia che la questione non ha refluenza sulla decisione.
Il ricorso è infatti inammissibile in ragione dell’eccezione in rito prospettata d’ufficio, che assorbe ogni altra eccezione, motivo o censura. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la determinazione di quanto dovuto, soprattutto quando in sede esecutiva emergano contestazioni sull’entità delle spettanze, è questione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza e deve essere decisa dal giudice di cognizione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 giugno 2009, n. 1436; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 5 aprile 2023, n. 1143).
Richiama altresì il principio per cui è impedito al giudice dell’ottemperanza, neanche a mezzo del commissario ad acta, di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduca in mere ed automatiche operazioni di calcolo, scevre da profili di contestazione in fatto o in diritto (Cons. Stato, Sez. III, 20 dicembre 2022, n. 11111).
Nel caso concreto il Comune ha contestato la determinazione di quanto dovuto, in ragione dell’entità delle spettanze, depositando documentazione il 21 marzo 2024, senza replica sul punto da parte del ricorrente. Si rende quindi necessaria un’attività cognitoria che, per orientamento stabile della giurisprudenza amministrativa, esula dai poteri del giudice dell’ottemperanza, essendogli inibito di arricchire, integrare o specificare il giudicato civile con una formazione progressiva dello stesso.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della necessità di ulteriore attività cognitoria e delle peculiarità della vicenda sottesa alla controversia.
Nota della Redazione
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