Partecipate pubbliche, parere non ostativo della Corte dei conti sul partenariato PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 29 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono competenti a esprimere il parere ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di costituzione di una società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere il ruolo di HUB di un partenariato esteso, anche quando l’ente partecipante sia sottoposto a controllo ai sensi della legge n. 259/1958, in deroga all’ordinario riparto territoriale. Il principio di diritto affermato con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 si applica analogicamente agli atti degli enti sottoposti a controllo, sussistendo identiche esigenze di valutazione unitaria dell’iniziativa. Nel merito la Corte verifica la conformità dell’atto ai parametri di cui all’art. 5 TUSP, con riguardo alla necessità e strumentalità della società, alla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, alla convenienza economica e alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il parere non ostativo non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare analiticamente le ragioni del proprio operato.

Il Fatto

L’INFN trasmetteva alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del proprio Consiglio Direttivo del 27 marzo 2024, con cui approvava la partecipazione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata “SPACE IT UP”, chiamata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso omonimo.

L’operazione si inserisce nel quadro del PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3. Il MUR ha emanato l’Avviso con decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022; per l’area tematica delle attività spaziali l’ASI ha pubblicato un bando specifico, al quale i proponenti hanno risposto con il Programma “SPACE IT UP”, ammesso a finanziamento con decreto n. 53 del 26 gennaio 2024 per 80 milioni. L’ente ha chiesto il parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della competenza. L’ente è assoggettato al controllo ai sensi della legge n. 259/1958, il che comporterebbe in via ordinaria l’attribuzione del parere alla Sezione regionale. Le Sezioni riunite ritengono tuttavia applicabile il principio statuito con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che radica la competenza centrale per i partenariati estesi attuati secondo le linee guida MUR e rientranti nel PNRR, con costituzione di un’unica società consortile da parte di una pluralità di enti distribuiti sul territorio nazionale. Nel caso concreto le condizioni sono sostanzialmente integrate: la società svolge il ruolo di HUB, il partenariato deriva da un avviso ministeriale e da un bando ASI unitario, e i soggetti coinvolti insistono su buona parte del territorio.

Passando al merito, la Corte esamina l’atto alla luce dei parametri dell’art. 5 TUSP. Sul piano della competenza deliberativa e dei contenuti, l’atto rispetta l’art. 7 TUSP: la partecipazione è autorizzata dall’organo amministrativo e contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo, con statuto e patto parasociale in allegato. La Corte rileva una discrasia tra la durata societaria, fissata al 31 dicembre 2040, e quella del progetto, ma la ritiene giustificata alla luce delle precisazioni istruttorie del soggetto promotore.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la forma consortile è consentita e le attività rientrano nella produzione di un servizio di interesse generale. La Corte richiama l’art. 4-bis TUSP, che ascrive le attività di ricerca svolte per gli interventi PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo è soddisfatto: il Business plan, articolato su cinque anni, espone proiezioni di ricavi, costi e flussi di cassa coerenti, con margini positivi. Il secondo è integrato dall’esiguità dell’impegno a carico del bilancio dell’ente, pari a 5.000 euro su un capitale sociale di 165.000 euro, con copertura in apposito fondo.

Sul versante della convenienza economica e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte rileva che l’atto deliberativo è carente di autonoma motivazione. Gli elementi valutativi sono tuttavia desumibili dal Business plan, dalla documentazione dei soci e dalla circostanza che la forma societaria era prospettata dallo stesso avviso, il che esclude la necessità di raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. Da qui il parere non ostativo, con le osservazioni in parte motiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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