Porto di pistola esclude bisogno desunto da patrimonio e professione (TAR Lombardia n. 2881 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dimostrato bisogno richiesto dall’art. 42 r.d. n. 773/1931 per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta, dalla appartenenza a una categoria, dalla consistenza del patrimonio né dalla movimentazione di ingenti somme di denaro. Esso deve riposare su circostanze fattuali specifiche, concrete e attuali, non risalenti nel tempo, che il Prefetto valuti integranti la necessità effettiva del porto. Le esigenze del momento del rinnovo possono differire da quelle originarie, consentendo all’Amministrazione una valutazione più rigorosa. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione adottata su ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non prospettati in quella sede, salvo che non sia ancora decorso il termine per impugnare l’atto originario.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore unico di più società, presentava istanza di rinnovo annuale della licenza di porto di pistola per difesa personale alla Prefettura. L’Amministrazione emetteva un preavviso di rigetto, rilevando che la dichiarazione bancaria attestava il rapporto ma non l’entità e la frequenza delle operazioni, che una delle società amministrate risultava inattiva e che non erano state denunciate vicende pregiudizievoli. Seguivano memorie e integrazioni documentali del richiedente.
Con provvedimento notificato nel marzo 2023 la Prefettura respingeva l’istanza, ritenendo non adeguatamente assolto l’onus probandi sul requisito del dimostrato bisogno. Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Ministero, che non riscontrava nei termini, con perfezionamento del silenzio-rigetto. Da qui il ricorso al TAR per l’annullamento del diniego e del silenzio-rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il quinto motivo, non prospettato in sede di ricorso gerarchico. Richiamando l’art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971, il rimedio è generale e ammissibile per motivi di legittimità e di merito; l’oggetto del contendere viene perimetrato dal gravame gerarchico. Il principio, affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 8419/2023, è che sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in quella sede, salvo che non sia ancora decorso il termine per impugnare l’atto originario. Il ricorso giurisdizionale, proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica del diniego, non consente la rimessione in termini.
Nel merito, il Collegio ripercorre i canoni della giurisprudenza amministrativa. La disponibilità dell’arma deve corrispondere a una necessità reale, non a un’opzione personale per situazioni ipotetiche (Cons. Stato, sez. III, n. 4915/2018). Il dimostrato bisogno non si desume dalla tipologia di attività o professione, ma da circostanze specifiche e attuali, non risalenti nel tempo (Cons. Stato, sez. III, nn. 647/2017, 5354/2016 e 1052/2013). Non rilevano la pluralità e la consistenza degli interessi patrimoniali né la necessità di movimentare rilevanti somme (Cons. Stato, sez. III, nn. 3004/2016 e 5276/2016).
Il Collegio ribadisce che le esigenze del momento del rinnovo possono differire da quelle palesatesi in precedenza, consentendo all’Amministrazione di valutare con maggior rigore le istanze senza attribuire rilievo all’appartenenza a una categoria (Cons. Stato, sez. III, nn. 441/2021, 4087/2020, 3208/2020 e 757/2019). Argomentazioni su attività, professione, ruolo o maneggio di rilevante denaro, in quanto indici generici e non individuali, non possono fondare il porto d’arma (Cons. Stato, nn. 6139/2019, 694/2020, 3189/2023, 11254/2022, 10177/2022, 441/2021, 4418/2022, 651/2024).
Applicando il principio tempus regit actum, il Collegio rileva che il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio. Il dimostrato bisogno non può desumersi dalla posizione di amministratore unico, dalla posizione sociale nel contesto territoriale né dalla movimentazione di somme, per quanto ingenti. Occorrono circostanze fattuali qualificate e attuali, non emerse nella documentazione prodotta né nell’istruttoria seguita al contraddittorio di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha quindi correttamente valutato l’attualità del requisito, non avendo il ricorrente denunciato episodi pregiudizievoli propri o dei familiari.
Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e per la restante parte infondato. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite per ragioni di equità sostanziale.
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Nota della Redazione
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