Inammissibile l’ottemperanza se la sentenza è depositata senza attestazione di conformità (TAR Sicilia n. 1998 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso per ottemperanza deve essere depositato unitamente alla copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato. Il deposito telematico di una copia informatica priva dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. non soddisfa il requisito: la copia non attestata non equivale all’originale né alla copia conforme, e il difensore non assume la veste di pubblico ufficiale che solo l’asseverazione conferisce. Non integra duplicato informatico il documento la cui firma digitale non risulti leggibile. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, non sanata dalla mancata replica all’eccezione dopo espresso sollecito del collegio.

Il Fatto

La ricorrente adisce il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo che avrebbe condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la c.d. Carta elettronica per il docente, con accredito di 500,00 euro per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo per la formazione professionale.

Si costituisce il Ministero. Con ordinanza n. 866 del 31 marzo 2026 il Tribunale rileva d’ufficio che alcuni documenti del fascicolo telematico non sono consultabili, tra cui la sentenza da ottemperare, l’attestazione di passaggio in giudicato e la prova della notifica del titolo all’amministrazione. Segue una produzione documentale della ricorrente e l’eccezione di inammissibilità del Ministero, per difetto di copia autentica del provvedimento. Con ordinanza n. 1358 del 14 maggio 2026 viene fissata nuova camera di consiglio, con termine alla ricorrente per dedurre e documentare.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta la questione del deposito del titolo nel giudizio di ottemperanza. L’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. impone che unitamente al ricorso sia depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato.

La disposizione va letta insieme all’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm., che disciplina i requisiti del documento informatico. Quando il difensore deposita con modalità telematiche la copia informatica di un provvedimento del giudice, deve attestare la conformità all’originale mediante l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice di cui al d.lgs. n. 82/2005. La copia munita di tale attestazione equivale all’originale o alla copia conforme, e nel compierla il difensore assume la veste di pubblico ufficiale.

Nel caso concreto, la sentenza di cui è stata chiesta l’esecuzione è stata prodotta in copia informatica priva di attestazione di conformità. Il documento, inoltre, non costituisce un duplicato informatico, poiché la relativa firma digitale non risulta leggibile. Anche l’attestazione di passaggio in giudicato del titolo è priva di conformità all’originale.

Il collegio ritiene fondata l’eccezione del Ministero, non replicata dalla ricorrente neppure dopo l’espresso sollecito contenuto nell’ordinanza collegiale. La procedura telematica non consente di prescindere dall’asseverazione: senza di essa il titolo non è validamente acquisito al fascicolo e il giudizio di ottemperanza resta privo del suo presupposto documentale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo alla natura puramente processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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